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Imposta Municipale Unica

  • Servizio attivo

Tutte le informazioni relative all'Imposta Municipale Unica (IMU)

A chi è rivolto

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. 
Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. 
Nel caso di leasing è soggetto passivo il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. 
Nel caso di concessioni di aree demaniali è soggetto passivo il concessionario.

Il tributo IMU è dovuto su tutti gli immobili posseduti, ad eccezione:

  • a) dell’abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati di lusso classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). 
    Rientrano in tale fattispecie:
    • la casa familiare (e relative pertinenze) assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
    • le abitazioni (e relative pertinenze) possedute dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nei Vigili del Fuoco, nella carriera prefettizia, purché trattasi di unico immobile di proprietà, anche in assenza del requisito della dimora abituale e di residenza anagrafica;
  • b) delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • c) delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • d) degli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 1, c. 759, Legge 160/2019;
  • e) dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • f) delle abitazioni (e relative pertinenze) possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione potrà essere applicata ad una soltanto;
  • g) dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri stabiliti dalla circolare Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Descrizione

Tutte le informazioni relative all'Imposta Municipale Unica.

Come fare

Abitazione principale

Ai fini del tributo, e pertanto della conseguente abolizione, è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, si possono applicare per un solo immobile all’interno del territorio comunale.
Sono pertinenze le unità immobiliari poste a servizio dell’abitazione principale, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Cosa serve

Calcolo dell'IMU
L’imposta va calcolata, applicando l’aliquota individuata alla base imponibile.
Per i fabbricati di categoria D si applica l’aliquota dello 0,86%, devolvendo allo Stato solo la quota calcolata con l’aliquota base dello 0,76%, mentre il restante 0,1% deve essere versato al comune, indicando i codici sotto elencati.

Pagamento dell'IMU
Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati.
Il codice comune da indicare è C782. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.

Codici
visto il comma 380, art. 1, della L. 228/2012 che ha abolito la riserva del 50% dei versamenti IMU allo stato, l’intero importo del tributo, per tutti i fabbricati ad eccezione di quelli di categoria D, dovrà essere versato al Comune, con il codice 3918 (3916 se trattasi di aree edificabili – 3912 se trattasi di abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9).
Per i fabbricati di categoria D, diversi dai D/10, l’IMU dovrà essere versata:
- allo Stato, con il codice 3925, per la parte calcolata con l’aliquota base (7,60 x mille)
- al Comune, con il codice 3930, per la parte restante (1,00 x mille).
Tipologia immobili Codice IMU (Comune) Codice IMU (Stato)
- Fabbricati 3918
- Aree fabbricabili 3916
- Abitazione principale cat. A/1 – A/8 – A/9 3912
- Fabbricati cat. D 3930 3925

Dichiarazione IMU
In conformità a quanto sancito dalla L. n. 160 DEL 27/12/2019, art. 1, commi 769/770, i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU, per le variazioni inerenti l’anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Per verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare la normativa.

Cosa si ottiene

Pagamento IMU.

Tempi e scadenze

Entro il 16 Giugno 2022 deve essere effettuato il versamento della rata di acconto ed  entro il 16 Dicembre 2022 deve essere versato il saldo dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2022, sulla base di quanto sarà deliberato dal Consiglio Municipale entro i termini previsti per l’approvazione del  Bilancio.

Scaricare e compilare i moduli

16 giugno

Data entro cui pagare la I° rata

16 dicembre

Data entro cui pagare la II° rata

Costi

Base imponibile 

Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
CLASSIFICAZIONE MOLTIPLICATORE

  • Cat. A (escluso A/10) - Cat. C/2-C/6-C/7 160
  • Cat. A/10 80
  • Cat. B 140
  • Cat. C/1 55
  • Cat. C/3-C/4-C/5 140
  • Cat. D (escluso D/5) 65 (dal 01.01.2013)
  • Cat. D/5 80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

  • Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs. 504/92).

Aliquote

Le aliquote in vigore:

  • 0.6 per cento per :
    • categorie catastali C1 "Negozi e botteghe" e C3 "Laboratori per arti e mestieri"
    • abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) purché da questi adibita ad abitazione di residenza anagrafica. Stessa aliquota verrà applicata anche per le relative pertinenze;
  • 0,3 per cento per:
    • Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente (solo per le categorie A/1, A/8, A/9, soggette al pagamento) e relative unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;
  • 0,0 per cento per:
    • fabbricati rurali ad uso strumentale;
    • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
    • alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
  • 0,86 per cento per:
    • aliquota base per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili;

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Tributi
Via primo Maggio n .6, 58045, Civitella Paganico (GR)
Comune

Altre informazioni

Riduzione 50%: casi

  • Fabbricati di interesse storico:
    per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 1, L. 160/2019 comma 747);
  • Fabbricati dichiarati inagibili:
    per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
    L'inagibilità o inabitabilità, è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che è obbligato alla presentazione della dichiarazione IMU, con allegata idonea documentazione. 
    In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare, in aggiunta alla dichiarazione IMU, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 
    Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, l’ente ha disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, come da art. 3 del regolamento IMU in vigore (art. 1 comma 747 lett. b, L. 160/2019);
  • Fabbricati concessi in comodato gratuito:
    per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
    Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. (art. 1 comma 747 lett. c, L. 160/2019);

Riduzione 75%: casi

  • Fabbricati locati a canone concordato:
    Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. (Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 art.1 comma 54).

Ultima modifica: giovedì, 18 aprile 2024

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