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Vendita al dettaglio di oggetti preziosi

  • Servizio attivo

Come fare per aprire un'attività e ottenere l'autorizzazione di pubblica sicurezza dalla Questura.

A chi è rivolto

Devono essere in possesso della licenza del Questore coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi, compresi i titolari di attività di compro oro.
La licenza è obbligatoria anche per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Descrizione

Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (ai sensi D.Lgs. 251/1999 e D.P.R.150/2002, oro, argento, platino e palladio), coralli e perle di ogni tipo, anche venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi). L'attività di vendita di oggetti preziosi può essere iniziata contestualmente all'avvio di un nuovo esercizio di commercio fisso oppure in un esercizio di commercio fisso già esistente. In entrambi i casi occorre acquisire, esclusivamente tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), una specifica autorizzazione di pubblica sicurezza da parte del Questore, che può imporre prescrizioni (art. 9 TULPS), esercitare controlli (art.16 TULPS) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione). L’autorizzazione (art. 127 TULPS) è personale, ha validità sul territorio nazionale e carattere permanente (art.11 Regolamento attuativo TULPS). È possibile aprire succursali di vendita di oggetti preziosi in un diverso ambito provinciale allegando copia della licenza rilasciata per la sede principale. Tale copia (art. 245 Regolamento attuativo TULPS) dovrà essere vistata dal Questore della giurisdizione in cui si trova la succursale medesima, il quale provvederà alla verifica dei requisiti di legge in capo al rappresentante e ai locali in questione.

Come fare

Avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi in un esercizio di vicinato
Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :
a. la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'avvio dell'esercizio di vicinato
b. il modulo "com_1 - Dichiarazioni integrative alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per esercizi di vicinato motivate da regolamentazione locale" (vedi in Documenti da presentare);
c. l'endoprocedimento PS4 allegando la richiesta in bollo di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività in materia di oggetti preziosi art. 127 TULPS (vedi in Documenti da presentare), che il SUEAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di polizia.
L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi è subordinato al rilascio della autorizzazione di polizia. 
- Avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi in una media struttura di vendita
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza i quali, decorsi 60 giorni, si forma il silenzio-assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.102R :
a. l'istanza di autorizzazione per l'avvio della media struttura di vendita
b. il modulo "com-2 - Dichiarazioni integrative alla richiesta di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita motivate da regolamentazione locale" (vedi in Documenti da presentare), 
c. l'endoprocedimento PS4 allegando la richiesta in bollo di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività in materia di oggetti preziosi art. 127 TULPS (vedi Documenti da presentare), che il SUEAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di polizia.
L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi è subordinato al rilascio di entrambe le autorizzazioni e al parere finale della conferenza di servizi (convocata dal Comune in modalità asincrona per l'esame contestuale dei presupposti di legge inerenti l'attività), di cui il SUEAP dà notizia all'interessato. 
- Inizio dell'attività di vendita di oggetti preziosi all'interno di un'attività commerciale già esistente
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Questore, senza il quale, decorsi 60 giorni, si forma il silenzio-assenso.
L'interessato deve presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività appropriato (47.100R o 47.102R  o 47.104R) e attivando l'endoprocedimento PS4, la richiesta in bollo di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività in materia di oggetti preziosi art. 127 TULPS (vedi in Documenti da presentare), che il SUEAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di polizia.
L'attività commerciale già esistente (esempio: negozio di bigiotteria) si presuppone già munita di idoneo titolo abilitativo. Pertanto, se non è necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso (esempio: per l'insegna di esercizio), l'effettivo inizio dell'attività di vendita di oggetti preziosi è subordinato al solo rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza art. 127 TULPS da parte del Questore.
- Subentro nella titolarità dell'autorizzazione
Ogni autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura ai sensi del TULPS è personale. Pertanto deve essere trattato come "nuova richiesta di autorizzazione" ogni caso di subentro nella titolarità, per qualunque motivo, ivi comprese le variazioni societarie. Compilare in STAR l'endoprocedimento PS4 ed attendere poi comunicazioni specifiche dall'Ufficio Licenza della locale Questura.  

Cosa serve

Documenti da presentare 
Riferirsi comunque alla scheda esplicativa del Ministro dell'Interno e alla pagina specifica della Questura di Grosseto sulla documentazione da produrre. 
I principali documenti necessari ai fini del rilascio della autorizzazione di pubblica sicurezza si trovano nella modulistica sottostante. 

Cosa si ottiene

Vendita al dettaglio di oggetti preziosi.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

Accedere al portale

Costi

Servizio a pagamento. 

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: lunedì, 15 maggio 2023

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