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Attività di compro oro

  • Servizio attivo

Tutte le informazioni necessarie per aprire una nuova attività di compro oro nel Comune.

A chi è rivolto

Chi intende avviare ed esercitare l’attività di compro oro deve ottenere la licenza del Questore e poi iscriversi in un apposito registro istituito presso l’OAM (Organismo degli Agenti in attività creditizia e dei Mediatori creditizi).
È obbligatorio identificare ogni cliente, prima di eseguire le operazioni di compravendita, con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
Ai fini di una maggiore tracciabilità delle transazioni, e della univoca riconducibilità al disponente della somma, è stata abbassata da 1000 a 500 euro la soglia per l’utilizzo del contante; tale modalità di pagamento è obbligatoria anche per le operazioni frazionate.
Sempre ai fini di assicurare piena tracciabilità delle transazioni, gli operatori dei compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie.
Per ogni operazione di compravendita deve essere compilata una scheda numerata progressivamente e recante:

  • i dati identificativi del cliente
  • la descrizione dell’oggetto prezioso corredata da due fotografie da diverse prospettive
  • l’importo della transazione e le modalità di pagamento
  • il giorno e l’ora in cui è avvenuta l’operazione
  • le quotazioni dell’oro.

La compilazione della scheda sostituisce la tenuta del registro. Al cliente dovrà essere rilasciata ricevuta riepilogativa e resta fermo il divieto di alienare o alterare l’oggetto prezioso nei dieci giorni successivi.
In applicazione delle norme antiriciclaggio, l’operatore è obbligato a segnalare tempestivamente le operazioni sospette​ all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), istituita presso la Banca d’Italia.
Il D.Lgs. 92/2017 assoggetta all’obbligo di iscrizione al registro OAM l’operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dall’esercizio, in via eventualmente subvalente dell’attività di compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d’impresa, eserciti l’attività di compro oro, ossia l’attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati. Devono pertanto ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro e  tenuti all’iscrizione al registro OAM, anche gli operatori professionali in oro o i titolari di gioiellerie che intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita o la permuta di oggetti preziosi usati.
Pertanto, gli Operatori iscritti all’Albo tenuto dall’UIF presso la Banca d’Italia, sono stati ricompresi, per natura delle loro attività peculiari svolte, nella legge antiriciclaggio (Decreto Legislativo n° 231/07 modificato e integrato dal D.Lgs n° 90/2017) e, qualora svolgano e/o intendano svolgere anche l’attività di operatore compro oro, sono tenuti, altresì, al rispetto del decreto previsto per questi ultimi (D.Lgs n° 92/2017); di conseguenza, assoggettati simultaneamente a due discipline di contrasto al riciclaggio.

Descrizione

La compravendita di oro usato (anche "compro oro") risulta affine all'attività di vendita di oggetti preziosi per la comune necessità di una licenza del Questore con durata permanente, ma viene qui separatamente trattata per alcuni aspetti specifici della normativa e delle procedure. Con la riforma del settore, introdotta dal D.Lgs. 92/2017, l'autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.P.S. è condizione necessaria ma non più sufficiente per l'avvio dell'attività di compro oro. Infatti l'art. 3, comma 1, del citato D.Lgs., subordina il legittimo esercizio dell'attività di compro oro all'iscrizione degli operatori in un apposito registro informatico istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (O.A.M.), la cui finalità è quella di rendere tempestivamente disponibili a tutte le autorità competenti i dati e le informazioni riguardanti ogni singolo operatore compro oro. Il Decreto del Ministro Economia e Finanze 14/05/2018 ha individuato le “Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro”. Con circolare prot. 557/PAS/U/011572/12020(1) del 13/08/2018 il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha dettagliato le modalità operative per l'iscrizione al registro degli operatori compro oro, evidenziando che “l'esercizio di tale attività in assenza di iscrizione è abusivo e sottoposto alla sanzione penale della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro”.

Come fare

Avvio dell'attività di compro oro in un esercizio di vicinato
Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'avvio dell'esercizio di vicinato, utilizzando il codice attività 47.100R
  • il modulo "com_1 - Dichiarazioni integrative alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per esercizi di vicinato motivate da regolamentazione locale" (vedi in Documenti da allegare);
  • la richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività di compro oro art. 127 T.U.L.P.S.(endoprocedimento PS4), che il SUEAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione della licenza.

L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi resta comunque condizionato:

  • al rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione di pubblica sicurezza  
  • alla notifica dell'autorizzazione del Questore all'interessato a cura del SUEAP
  • all'iscrizione dell'operatore compro oro nel registro OAM, con versamento del relativo contributo annuale.

Avvio dell'attività di compro oro in una media struttura di vendita
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza i quali, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della media struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.102R
  • il modulo "com-2 - Dichiarazioni integrative alla richiesta di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita motivate da regolamentazione locale" (vedi in Documenti da allegare);
  • la richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività di compro oro art. 127 T.U.L.P.S. (endoprocedimento PS4), che il SUEAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione della licenza.

L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi resta comunque subordinato:

  • al rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione di pubblica sicurezza  
  • alla notifica dell'autorizzazione del Questore all'interessato a cura del SUEAP
  • all'iscrizione dell'operatore compro oro nel registro OAM, con versamento del relativo contributo annuale.

Avvio dell'attività di compro oro in una grande struttura di vendita
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè provvedimenti espressi (del Comune e del Questore), senza i quali, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.104R
il modulo "com-2 - Dichiarazioni integrative alla richiesta di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita motivate da regolamentazione locale", contenente le dichiarazioni necessarie ai fini del rispetto dei requisiti fissati dal vigente "Regolamento per il commercio nella città di Prato: attività di vendita in sede fissa"
la richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza per attività di compro oro art. 127 T.U.L.P.S. (endoprocedimento PS4) , che il SUEAP trasmetterà al Questore ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.
L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi resta comunque condizionato:

  • al rilascio da parte del SUEAP dell'autorizzazione commerciale comunale
  • al rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione di pubblica sicurezza  
  • alla notifica dell'autorizzazione del Questore all'interessato a cura del SUEAP
  • all'iscrizione dell'operatore compro oro nel registro OAM, con versamento del relativo contributo annuale.

Inizio dell'attività di compro oro all'interno di un'attività commerciale già esistente
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Questore, senza il quale, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.
L'interessato deve presentare al SUEAP la sola richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza art. 127 T.U.L.P.S., esclusivamente in modalità on line, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando i codici attività 47.100R o 47.102R o 47.104R (a seconda del tipo di esercizio di vendita) e scegliendo nell'opzione Altri adempimenti tecnici  l'endoprocedimento PS4.
Il SUEAP trasmetterà al Questore la pratica ai fini dell'acquisizione della licenza di polizia.
In caso di attività commerciale già avviata, e quindi già autorizzata, il più delle volte non sarà necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso.
L'effettivo avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi resta comunque condizionato:

  • al rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione di pubblica sicurezza  
  • alla notifica dell'autorizzazione del Questore all'interessato a cura del SUEAP
  • all'iscrizione dell'operatore compro oro nel registro OAM, con versamento del relativo contributo annuale.

Cosa serve

Documenti da allegare 

  • Dichiarazione integrativa alla SCIA epr esercizio di vicinato
  • Dichiarazione integrativa alla richiesta di autorizzazione per medie e grandi imprese

(vedi documentazione sottostante). 

Cosa si ottiene

Attività di compro oro.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

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Costi

Costi A favore dello Stato
Tassa di concessione governativa di Euro 270,00, da pagare sul c/c postale 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate - Tasse e concessioni governative”  (non va pagata solo per chi ha una filiale e ne apre un'altra)
n. 2 marche da bollo da € 16,00

A favore di Organismo Agenti Mediatori (OAM)
Contributo di iscrizione, da corrispondere annualmente, per gli importi e con le modalità pubblicati nel sito di OAM.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: lunedì, 15 maggio 2023

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