Regione Toscana
Accedi all'area personale

Vendita di cose antiche e usate

  • Servizio attivo

Informazioni sugli obblighi da rispettare per la vendita di cose antiche e usate.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini. 

Descrizione

L'attività di vendita di cose antiche e usate era disciplinata dall'art. 126 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e non poteva essere esercitata senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (poi il SUAP comunale), che ne rilasciava una presa d’atto. L'art. 126 TULPS è stato abrogato, con decorrenza 11.12.2016, dall'art.6 del D.Lgs. 222/2016 (Madia 2), nell'ambito della nuova definizione dei regimi amministrativi delle attività commerciali, liberalizzando la vendita delle cose antiche e usate. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere 2 marzo 2018, n. 545 reso al Ministero dell'Interno, ha chiarito che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS non è condivisibile la tesi di un'abrogazione implicita dell’art. 128 del TULPS. Si conferma l'obbligo per il commerciante di tenere aggiornato il “Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi”, autovidimato, ove devono essere annotate le generalità di coloro con i quali vengono svolte le operazioni di acquisto e di vendita.

Come fare

Autovidimazione registro cose antiche e usate
Il commerciante di cose antiche e usate provvede all'autovidimazione in tutte le pagine del "Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi" e poi deve inviare tramite PEC allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) il modulo (disponibile nella sezione Documenti da allegare) compilato e firmato.
Copia della dichiarazione, con la ricevuta telematica di avvenuta presentazione al SUEAP, deve essere allegata al registro oggetto della vidimazione e ne costituisce parte integrante.
All'atto di un eventuale controllo, il registro deve essere esibito all'agente accertatore contestualmente alla dichiarazione e alla ricevuta della medesima tramite PEC.
In caso di violazione dell'obbligo, è la Prefettura l'autorità competente sia alla ricezione del verbale di accertamento e degli eventuali scritti difensivi sia all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

PEC Comune di Civitella Paganico
 comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it

Cosa serve

Documenti da allegare 
Autovidimazione registro cose antiche e usate (vedi modulistica).

Cosa si ottiene

Vendita di cose antiche e usate.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

Contattare l'ufficio

Servizio immediato

Costi

Servizio a pagamento. 

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: giovedì, 18 aprile 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri