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Vendita di funghi commestibili

  • Servizio attivo

Come richiedere l'autorizzazione alla vendita di funghi freschi, in sede fissa o in forma itinerante a posto fisso.

A chi è rivolto

Requisiti
Requisiti soggettivi morali:
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

  • Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Altri requisiti soggettivi morali:
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia.

Requisiti soggettivi professionali:
Possesso dell’attestato di micologo o, in alternativa, possesso dell’attestato di idoneità all’identificazione delle specie fungine rilasciato da una ASL.
Se il titolare dell’attività non è in possesso né dell’uno né dell’altro attestato, è consentita la nomina di un altro soggetto in possesso del requisito.

Altri requisiti soggettivi (in caso di vendita su aree pubbliche):
Possesso dell’autorizzazione per commercio su aree pubbliche a posto fisso

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Descrizione

È soggetta ad autorizzazione comunale l’attività di vendita, in forma fissa o ambulante a posto fisso, di funghi epigei spontanei, freschi e secchi, sfusi, del genere Boletus e affini commestibili. La vendita non è ammessa su aree pubbliche in forma itinerante. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell’Ispettorato micologico della ASL o, in alternativa, previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29/11/1996 n. 686 e iscritti nell’apposito registro nazionale. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di effettuato controllo da parte del competente servizio della ASL, non sono soggetti alla presentazione di alcuna domanda. Non è ammesso il frazionamento delle confezioni.

Come fare

Per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita di funghi freschi, in sede fissa o in forma itinerante a posto fisso, occorre inoltrare apposita domanda in bollo (vedi documenti da allegare) al SUEAP tramite Posta Elettrica Certificata (PEC).
L’autorizzazione alla vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi, è rilasciata dal SUEAP al titolare dell’attività, entro 30 giorni dalla data della sua richiesta.
Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine o dell’attestato di micologo.
L’autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità o dell’attestato di micologo continua a esercitare tale attività; la cessazione dell’attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro 30 giorni al SUEAP a cura del titolare dell’autorizzazione.

PEC COMUNE CIVITELLA PAGANICO 
comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it

Cosa serve

Documenti da presentare 

  • domanda di autorizzazione al commercio di funghi (vedi documentazione sottostante) 
  • n. 1 imposta di bollo nell'importo vigente, assolta in modo virtuale, ad uso istanza dell'autorizzazione
  • n. 1 imposta di bollo nell'importo vigente, assolta in modo virtuale,ad uso rilascio dell’autorizzazione
  • icevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUEAP
  • autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla normativa antimafia
  • fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente
  • fotocopia del certificato di micologo, oppure
  • fotocopia del certificato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato da una ASL, contenente il dettaglio delle specie fungine per le quali il soggetto è idoneo oppure
  • dichiarazione di accettazione dell'incarico per la vendita e il riconoscimento dei funghi epigei spontanei da parte del possessore di un valido attestato di idoneità, presso il punto di vendita per cui si chiede l'autorizzazione

Solo per i cittadini non UE : permesso di soggiorno in corso di validità 

Cosa si ottiene

Vendita di funghi commestibili.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

Contattare l'ufficio

Costi

Non è previsto alcun costo nell'accedere al portale.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: giovedì, 18 aprile 2024

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