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Commercio all'ingrosso alimentare

  • Servizio attivo

Requisiti e modalità per l'apertura, il trasferimento di sede, e l'ampliamento di un'attività di commercio all'ingrosso alimentare.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini. 

Descrizione

Si definisce commercio all'ingrosso - ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera "a" della L.R. 62/2018 - l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Il commercio all’ingrosso relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e alla notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), a fronte della quale non sono richieste asseverazioni. La presentazione della pratica tramite il SUEAP non esonera l'impresa dall'obbligo di denunciare l'attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio (CCIAA). In presenza di tutti i requisiti necessari, l'attività può essere legittimamente iniziata dalla data di presentazione della comunicazione.

Come fare

Apertura, trasferimento di sede ampliamento di un'attività di commercio all'ingrosso alimentare
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990, prevista quando sono necessarie, per la stessa attività, più Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) o comunicazioni o notifiche. 
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • la comunicazione alla Camera di Commercio, ai fini della verifica della dichiarazione dei requisiti morali, obbligatoriamente per il tramite del SUEAP, unitamente al pagamento dei diritti di segreteria comunali, tramite l'apposito modulo unificato standardizzato che si compila in STAR;
  • la notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE), precedentemente nota come "notifica sanitaria alimentare", per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.

Esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento sono soggetti al regime amministrativo della SCIA unica, che comporta:

  • la comunicazione alla Camera di Commercio, ai fini della verifica della dichiarazione dei requisiti morali, obbligatoriamente per il tramite del SUEAP, unitamente al pagamento dei diritti di segreteria comunali, tramite l'apposito modulo unificato standardizzato che si compila in STAR;
  • la notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE), precedentemente nota come "notifica sanitaria alimentare", per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa alla ASL a cura del SUEAP stesso;
  • la SCIA per la prevenzione incendi, da presentare contestualmente alla comunicazione resa nell'ambito della SCIA unica e che sarà trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.

La dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali ai sensi dell'art. 71 D.L.gs.59/2010 può non essere presente in STAR per tutti i codici attività ATECO 45 (commercio all'ingrosso e riparazione di autoveicoli e motocicli) e 46 (commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli).
In caso di assenza in STAR, presentare la dichiarazione dei requisiti morali come allegato, utilizzando il modulo della Camera di Commercio per dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali.
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Ciò consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione al SUEAP della SCIA.
Il SUEAP ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dal SUEAP.

Cosa serve

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Cosa si ottiene

Commercio all'ingrosso alimentare.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

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Costi

Non è previsto alcun costo nell'accedere al portale.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

Vendita all'ingorsso e al dettaglio 
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Si applicano i regimi amministrativi specifici previsti per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)  e  per le seguenti vendite specifiche:

  • al minuto di alcolici;
  • al minuto di farmaci da banco e medicinali veterinari;
  • al minuto di GPL per combustione;
  • al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
  • al minuto di prodotti fitosanitari;
  • al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
  • di oggetti preziosi;
  • di armi diverse da quelle da guerra.

Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui sottoporre l’esercizio di vendita congiunta all'ingrosso e dettaglio, e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto espressamente previsto ai commi 5 e 6 della L.R. 62/2018.
Si richiamano in particolare le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 5, 6, 7 e 8, del Codice Regionale del Commercio, alle quali si rinvia.

Ultima modifica: giovedì, 18 aprile 2024

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