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Commercio all'ingrosso non alimentare

  • Servizio attivo

Requisiti e modalità per l'apertura, il trasferimento di sede, e l'ampliamento di un'attività di commercio all'ingrosso non alimentare.

A chi è rivolto

Requisiti
Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018) 

  • Requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010.
  • Mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Requisiti soggettivi professionali (art. 26 comma 1 L.R. 62/2018)
Il commercio all'ingrosso relativo ai prodotti non alimentari NON è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12 L.R. 62/2018.

Descrizione

Si definisce commercio all'ingrosso - ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera "a" della L.R. 62/2018 - l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

Come fare

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento sono soggetti a comunicazione, da trasmettere, a scelta dell'interessato:

  • direttamente alla Camera di Commercio, in modalità telematica tramite ComUnica

oppure

  • per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), unitamente al pagamento dei diritti di segreteria comunali, mediante l'apposito modulo unificato standardizzato che si compila nel Sistema Regionale di Accettazione Telematica (STAR).

La presentazione della comunicazione tramite il Comune non esonera l'impresa dall'obbligo di denunciare l'attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla CCIAA.
In presenza di tutti i requisiti necessari, l'attività può essere legittimamente iniziata dalla data di presentazione (alla Camera di Commercio al Comune) della comunicazione.
Esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento sono soggetti al regime amministrativo della SCIA unica, che comporta:

  • la comunicazione alla Camera di Commercio, ai fini della verifica della dichiarazione dei requisiti morali, obbligatoriamente per il tramite del SUEAP, unitamente al pagamento dei diritti di segreteria comunali, tramite l'apposito modulo unificato standardizzato che si compila in STAR;
  • la notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE), precedentemente nota come "notifica sanitaria alimentare", per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa alla ASL a cura del SUEAP stesso;
  • la SCIA per la prevenzione incendi, da presentare contestualmente alla comunicazione resa nell'ambito della SCIA unica e che sarà trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.

Non è soggetta ad alcuna comunicazione l'attività di mero deposito, senza accesso diretto di pubblico, nè presenza stabile di addetti, entro il limite della prevenzione incendi (mq 1.000).
La dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali ai sensi dell'art. 71 del D.L.gs.59/2010 può non essere presente in STAR per tutti i codici attività ATECO 45 (commercio all'ingrosso e riparazione di autoveicoli e motocicli) e 46 (commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e motocicli).
In caso di assenza in STAR, presentare la dichiarazione dei requisiti morali come allegato, utilizzando il modulo della Camera di Commercio per dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali.

Cosa serve

Subingresso
Per il subingresso in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della comunicazione, che comporta la presentazione contestuale di:

  • una comunicazione di subingresso alla Camera di Commercio, per il tramite del SUEAP 
  • una comunicazione per voltura della prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.

Cessazione
È soggetta a comunicazione direttamente alla Camera di Commercio, in modalità telematica tramite ComUnica.

Cosa si ottiene

Commercio all'ingrosso non alimentare.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

Accedere al portale

Costi

Non è previsto alcun costo nell'accedere al portale.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

Vendita all'ingrosso e al dettaglio
L'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è soggetto al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti comunali. I dati e le informazioni necessarie devono essere compilati nei moduli unificati standardizzati relativi alla specifica attività di commercio al dettaglio.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto e dell’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso.
Negli esercizi che vendono nello stesso locale, all’ingrosso e al dettaglio:

  • macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato
  • materiale elettrico
  • colori e vernici, carte da parati
  • ferramenta e utensileria
  • articoli per impianti idraulici, a gas e igienici
  • articoli per riscaldamento
  • strumenti scientifici e di misura
  • macchine per ufficio
  • auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio
  • combustibili
  • materiali per l’edilizia
  • legnami
  • piante, fiori, attrezzature e articoli per il giardinaggio

la superficie di vendita viene calcolata nella misura del 50% qualora non sia superiore a 5.000 metri quadrati, essendo Prato un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti. La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.
Quest'ultima disposizione non è cumulabile con quella per gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie (vedi oltre). In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all’esercente.
Sono merci a grande fabbisogno di superficie i seguenti prodotti:

  • auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;
  • legnami;
  • combustibili;
  • macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e l’artigianato;
  • materiali per l’edilizia e ferramenta;
  • materiali termo-idraulici;
  • mobili.

Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività e dell’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva delle merci a grande fabbisogno di superficie è calcolata come di seguito:

  1. qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) L.R. 62/2018
  2. qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) L.R. 62/2018, fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

Tali disposizioni, qualora vi sia coincidenza di prodotti, non sono cumulabili con quelle anzidette. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all’esercente.
Si applicano i regimi amministrativi specifici previsti per le seguenti vendite specifiche:
Si applicano i regimi amministrativi specifici previsti per le seguenti vendite specifiche:

  • al minuto di alcolici;
  • al minuto di farmaci da banco e medicinali veterinari;
  • al minuto di GPL per combustione;
  • al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
  • al minuto di prodotti fitosanitari;
  • al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
  • di oggetti preziosi;
  • di armi diverse da quelle da guerra.

Ultima modifica: giovedì, 18 aprile 2024

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