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Affittacamere e Bed & Breakfast (B&B)

  • Servizio attivo

Tutte le informazioni per aprire Affittacamere e Bed & Breakfast (B&B) in forma professionale e non professionale.

A chi è rivolto

Requisiti e servizi minimi 
Ai sensi dell'art. 64 comma 4 del Regolamento di attuazione 47/R/2018, gli affittacamere esistenti all'11/08/2018 erano tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento entro il 31/03/2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica.

Requisiti soggettivi

  • non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
  • non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
  • nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore, che deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore
  • nel caso di affittacamere non professionale, è necessario che chi presenta la pratica abbia la residenza e il domicilio nell’abitazione.

Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono:

  • permesso di soggiorno per lavoro autonomo
  • permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  • permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
  • permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare
  • permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri
  • permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore
  • permesso di soggiorno per motivi umanitari
  • permesso di soggiorno per attesa occupazione
  • permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Requisiti propri dei locali destinati ad affittacamere
(art. 47 regolamento 47/R/2018, art. 3, comma 1, lettera "n" L.R. 86/2016, art. 54, comma 1, lettere "a" e "b" L.R. 86/2016)
Necessitano i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione, come di seguito esposti.
Per le camere a più di 2 (due) letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a 2 (due) letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a 2 (due) letti.
Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni 8 (otto) posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi
Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.
Servizi minimi da assicurare negli esercizi di affittacamere
(art. 47 regolamento 47/R/2018)

  • a) pulizia giornaliera dei locali;
  • b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
  • c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
  • d) addetto sempre reperibile;
  • e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Accessibilità alle persone disabili
(articoli 2 e 64 regolamento 47/R/2018)
Come tutte le e strutture ricettive, e qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, gli affittacamere forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A al regolamento attuativo 47/R/2018 e secondo le indicazioni ivi contenute.
Il sito web dell'affittacamere deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.

Accesso di animali
(art. 17 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
Le struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).

Assistenza sanitaria
(art. 16 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.

Descrizione

Gli esercizi di affittacamere rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Capo Secondo Sezione Terza della L.R. 86/2016. Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi. Gli affittacamere possono essere gestiti: - in forma imprenditoriale: uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio - in forma non imprenditoriale: l'attività può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio. L'utilizzo delle abitazioni per l'attività di affittacamere non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici. Gli affittacamere già in possesso di titolo per somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati alla data del 12/01/2017, per continuare l'attività di somministrazione, erano tenuti a presentare entro il 12/01/2018: - una comunicazione per continuare a somministrare solo la prima colazione - una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) se intendevano somministrare, oltre alla colazione, il pranzo e/o la cena (se già imprenditoriali, in luogo della SCIA, era richiesta la comunicazione). Dopo tale data, l'attività di affittacamere non consente alcuna somministrazione diretta di alimenti e bevande, ad esclusione di quella effettuata mediante distributori automatici, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 62/2018.

Come fare

Esercizio dell'attività 
(art. 18 regolamento 47/R/2018 e art. 32, comma 1, art. 50, art. 60, art. 66 L.R. 86/2016)
L'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi rispettivamente degli articoli 32, 50, 60 e 66 del Testo unico.
La modulistica per la presentazione della SCIA è definita con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.
Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUEAP.
Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.

Apertura, subentro, trasferimento, variazioni della capacità ricettiva di un'attività di affittacamere
Occorre tramettere allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, contestualmente in unico invio tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) e utilizzando il codice attività 55.40.41R:

  1. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
  2. Modulo endoprocedimento RIC-15, già noto come EX MOD. COMAFR  "Comunicazione delle caratteristiche, delle attrezzature e dei servizi della struttura", indirizzato "All'Ufficio Turismo del Comune capoluogo" ; tale modulo, reperibile in STAR, deve essere scaricato come pdf cliccando sulla piccola icona posta accanto alla "i" di informazioni; una volta compilato in tutte le sue parti, deve essere poi allegato come file firmato digitalmente, a formare parte integrante e sostanziale del complessivo invio della pratica.

Il trasferimento e l'ampliamento della capacità ricettiva dell'attività sono equiparati alla nuova apertura riguardo alle caratteristiche strutturali dell'immobile.
Non sono dovute dal privato comunicazioni particolari alla ASL, la quale sarà informata direttamente dal SUEAP.

Attività di affittacamere con somministrazione di alimenti e bevande
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica.
Occorre tramettere allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, contestualmente in unico invio tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) e utilizzando il codice attività 55.40.41R:

  1. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
  2. Modulo endoprocedimento RIC-15, già noto come EX MOD. COMAFR  "Comunicazione delle caratteristiche, delle attrezzature e dei servizi della struttura", indirizzato "All'Ufficio Turismo del Comune capoluogo" ; tale modulo, reperibile in STAR, deve essere scaricato come pdf cliccando sulla piccola icona posta accanto alla "i" di informazioni; una volta compilato in tutte le sue parti, deve essere poi allegato come file firmato digitalmente, a formare parte integrante e sostanziale del complessivo invio della pratica
  3. Notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.

Vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016
Si applicano i regimi amministrativi ivi previsti nelle pagine apposite di seguito elencate:

  1. Vendita di prodotti alcolici
  2. Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari
  3. Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione
  4. Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi
  5. Vendita al minuto di prodotti fitosanitari
  6. Vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale
  7. Vendita al dettaglio di oggetti preziosi
  8. Vendita di armi diverse da quelle da guerra
  9. Vendita di strumenti da punta e da taglio

In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.

Bed & Breakfast
Per i Bed & Breakfast (b&b) utilizzare il codice attività 55.40.42R.

Cosa serve

Denominazione e insegna 
Denominazione
(art. 13 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R 86/2016)
La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia.
Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
Insegna
(art. 14 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia.

Digital detox
(art. 15 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera " j" L.R. 86/2016)
Per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Documenti da allegare 

  • Comunicazione per B&B non imprenditoriali 

Cosa si ottiene

Tutte le informazioni per aprire Affittacamere e Bed & Breakfast (B&B) in forma professionale e non professionale.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

Accedere al portale

Costi

Non è previsto alcun costo nell'accedere al portale.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

Bed and Breakfast (B&B)
Sono esercizi di bed and breakfast (b&b) le strutture ricettive composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
L'attività può essere esercitata:

  • in forma imprenditoriale: uno stesso soggetto non può gestire più di 2 esercizi di b&b nell'ambito del medesimo edificio;
  • in forma non imprenditoriale: può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

Ultima modifica: giovedì, 18 aprile 2024

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