A chi è rivolto
Le guide già abilitate:
- possono esercitare (fino all’espletamento dell’esame, e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del Decreto 565/2015) nell’ambito territoriale per il quale hanno conseguito l’abilitazione e in tutti i siti individuati nel Decreto MIBACT del 07/04/2015. Tale disposizione vale anche per coloro che comunque si abilitino alla professione di guida turistica con procedure in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto (articolo 8);
- saranno sottoposte a una selezione per titoli, predisposta su base regionale o provinciale; tale selezione potrà essere integrata da una prova tecnico-pratica avente ad oggetto una simulazione di visita guidata (articolo 8 comma 2).
Sono fatte salve le disposizioni relative al diritto di stabilimento per le guide turistiche, secondo le quali i cittadini comunitari in possesso di abilitazione (cioè che siano già guida turistica nel paese di provenienza) che intendano esercitare stabilmente in Italia devono seguire la procedura definita dalla legge e ottenere l’estensione di livello regionale previsto dal decreto 565/2015, previa applicazione della procedura prevista dal Decreto Legislativo 206/2007. Tale procedura impone il riconoscimento, con apposito decreto da parte del MIBACT, dell’abilitazione conseguita nel paese di provenienza, riguardante la preparazione professionale ricevuta dalla guida turistica comunitaria nello Stato di appartenenza e l’adozione di una misura compensativa (esame di abilitazione).
Requisiti
Requisiti soggettivi, morali e professionali (art. 105 L.R. 86/2016):
- a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- 1. diploma di istituto secondario di secondo grado;
- 2. titolo di studio universitario, tra quelli che saranno indicati con il regolamento attuativo, che esenta dalla frequenza dei corsi di cui alla lettera b);
- b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento del relativo esame.
- c) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Requisiti soggettivi e professionali (art. 3 D.M. 565/2015) necessari per partecipare all'esame di abilitazione specifica per i siti individuati con il D.M. 07/04/2015:
- maggiore età
- cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea
- cittadini extracomunitari in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia
- godimento dei diritti civili e politici
- possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea di provenienza della guida preveda un'abilitazione per lo svolgimento della professione
- assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione
- diploma di laurea triennale.