Regione Toscana
Accedi all'area personale

Esercizi e locali con Video Lottery Terminal (VLT)

  • Servizio attivo

Modalità, requisiti e documenti necessari per l'avvio, il subingresso o la cessazione dell'attività.

A chi è rivolto

I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento. 
Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 
I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
È consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell’attività. Costoro devono presentare apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell’esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare. Anche tale dichiarazione va resa su apposito modulo.
Sono ammesse variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche o sostituzioni). Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura competente utilizzando lo specifico modulo, per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica sicurezza e per le conseguenti variazioni sulla licenza.

Descrizione

Sono Video Lottery Terminal (VLT) gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa. La disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento degli apparecchi VLT è contenuta nel decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 22 gennaio 2010. Il loro utilizzo è vietato ai minori di anni 18. Possono essere installati esclusivamente in: - Sale Bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore a 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del Bingo - Agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale del 30 giugno 2006, n. 22503 - Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale del 12 maggio 2006, n. 16109; - Negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; - Sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori; - Esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. Oltre la circolare ministeriale n. 557 del 19/03/2018, anche il Consiglio di Stato Sezione Terza con sentenza n. 4604/2018 riconosce che il Questore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS, deve tener conto dell’istruttoria comunale sul rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa regionale e nell'eventuale regolamentazione comunale, in particolare sul rispetto delle distanze dai luoghi cosiddetti sensibili. La licenza di polizia ha durata permanente ed è comunque subordinata alla validità della concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM) ed all’incarico del concessionario autorizzato, se diverso dal richiedente la licenza. L'attività è censita al punto 84 della tabella "A" allegata al decreto al decreto legislativo dlgs 222/2016 (Madia 2).

Come fare

Apertura, subingresso e cessazione 
Apertura di sede di esercizio per il gioco mediante VLT
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS.
L'istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata a scelta dell'interessato:

  • a. direttamente alla Questura di Grosseto, con consegna in forma cartacea all'Ufficio Licenze nei giorni e orari di apertura al pubblico oppure in modalità telematica all'indirizzo PEC della Questura; 
  • b. tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), cui deve essere trasmessa esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 92.00.10.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa alla prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.

Subingresso nell'attività di VLT
Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 57/2013 (come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018) e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.
Il subingresso è soggetto a comunicazione al SUAP, da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, in modalità telematica tramite il portale STAR, allegando dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.

Cessazione dell'attività di VLT
è soggetta a comunicazione al SUAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, in modalità telematica tramite il portale STAR.

Cosa serve

Accedere al portale.

Cosa si ottiene

Modalità, requisiti e documenti necessari per l'avvio, il subingresso o la cessazione dell'attività.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

Accedere al portale

Costi

Non è previsto alcun costo nell'accedere al portale.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: giovedì, 18 aprile 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri