L'attività di raccolta scommesse su competizioni sportive e su eventi non sportivi si realizza nei seguenti tipi di esercizi, come definiti nel nomenclatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli (AANS): - Negozio di gioco: è il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall’articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall’organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS. - Punto di gioco (“corner”): è il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS. - Punto di raccolta di gioco: è il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS. La definizione Centri di scommesse non compare nel nomenclatore nazionale dell'Agenzia dei Monopoli ma viene utilizzata dall'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. Toscana 57/2013 (come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera "d" della L.R. 4/2018) per intendere le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS: cioè, in dettaglio, i negozi di gioco e i punti di raccolta del gioco di cui sopra. Oltre la circolare Ministero Interno n. 557 del 19/03/2018, anche il Consiglio di Stato Sezione Terza con sentenza n. 4604/2018 riconosce che il Questore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS, deve tener conto dell’istruttoria comunale sul rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa regionale e nell'eventuale regolamentazione comunale, in particolare sul rispetto delle distanze dai luoghi cosiddetti sensibili. La licenza ha durata permanente ed è comunque subordinata alla validità della concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ed all’incarico del concessionario autorizzato, se diverso dal richiedente la licenza. L'attività è censita al punto 85 della tabella "A" allegata al decreto al decreto legislativo dlgs 222/2016 (Madia 2).