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Esercizi e locali per la raccolta di scommesse

  • Servizio attivo

Modalità, requisiti, e documenti necessari per l'avvio, il subingresso o la cessazione dell'attività per la raccolta di scommesse.

A chi è rivolto

I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento.
Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 
I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.
E’ consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell’attività. Costoro devono presentare apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell’esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare.
Sono ammesse variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche o sostituzioni). Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura competente utilizzando lo specifico modulo, per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica sicurezza e per le conseguenti variazioni sulla licenza.

Descrizione

L'attività di raccolta scommesse su competizioni sportive e su eventi non sportivi si realizza nei seguenti tipi di esercizi, come definiti nel nomenclatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli (AANS): - Negozio di gioco: è il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall’articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall’organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS. - Punto di gioco (“corner”): è il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS. - Punto di raccolta di gioco: è il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS. La definizione Centri di scommesse non compare nel nomenclatore nazionale dell'Agenzia dei Monopoli ma viene utilizzata dall'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. Toscana 57/2013 (come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera "d" della L.R. 4/2018) per intendere le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS: cioè, in dettaglio, i negozi di gioco e i punti di raccolta del gioco di cui sopra. Oltre la circolare Ministero Interno n. 557 del 19/03/2018, anche il Consiglio di Stato Sezione Terza con sentenza n. 4604/2018 riconosce che il Questore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS, deve tener conto dell’istruttoria comunale sul rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa regionale e nell'eventuale regolamentazione comunale, in particolare sul rispetto delle distanze dai luoghi cosiddetti sensibili. La licenza ha durata permanente ed è comunque subordinata alla validità della concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ed all’incarico del concessionario autorizzato, se diverso dal richiedente la licenza. L'attività è censita al punto 85 della tabella "A" allegata al decreto al decreto legislativo dlgs 222/2016 (Madia 2).

Come fare

Avvio dell'attività di raccolta scommesse
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, più Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativamente alla prevenzione incendi.
La richiesta di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:

  • direttamente alla Questura di  Grosseto, con consegna in forma cartacea all'Ufficio Licenze nei giorni e orari di apertura al pubblico, oppure in modalità telematica all'indirizzo PEC; 
  • tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), esclusivamente in modalità on line mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 92.00.03.

Che si tratti di negozio di gioco o punto di gioco, la documentazione da inviare è unica; è poi cura del richiedente indicare se l'attività è principale o accessoria.
L’esercente deve essere in possesso della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e prima dell’effettivo avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia stessa.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Subingresso nell'attività di raccolta scommesse
Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 57/2013 (come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018) e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.
Il subingresso è soggetto a comunicazione al SUAP, da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, in modalità telematica tramite il portale STAR, allegando dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.
Cessazione dell'attività di raccolta scommesse
La cessazione è soggetta a comunicazione al SUAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, in modalità telematica tramite il portale STAR.

Cosa serve

Documenti da presentare
Per l'avvio dell'attività di raccolta scommesse il modulo comprende, inoltre,  le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l’autorizzazione e della ditta / impresa che intende esercitare l’attività e ai vari requisiti personali e tecnici prescritti, e in particolare le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente al rispetto:

  • della concessione governativa;
  • dei regolamenti di polizia urbana e annonaria;
  • dei regolamenti di igiene e sanità;
  • dei regolamenti edilizi;
  • delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso;
  • delle disposizioni di legge e di regolamenti regionali e comunali in base ai quali la sala per la raccolta di scommesse deve essere ubicata ad una distanza minima da siti e luoghi indicati come sensibili.

Per l''avvio dell'attività di racolta scommesse:

  1. Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA) 
  2. Domanda di autorizzazione per l'esercizio di raccolta scommesse 

Per l'Approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca di nuovi rappresentanti

  1. Domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca dei medesimi 

Per la dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di esercizio per raccolta scommesse

  1. Dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di esercizio per raccolta scommesse

Cosa si ottiene

Modalità, requisiti, e documenti necessari per l'avvio, il subingresso o la cessazione dell'attività per la raccolta di scommesse.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio.

Accedere al portale

Costi

Non è previsto alcun costo nell'accedere al portale.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: giovedì, 18 aprile 2024

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