Autorizzazione definitiva o temporanea
L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo, vale a dire la manifestazione di un pubblico spettacolo all'interno di un locale o luogo, può essere "autorizzata" in modo definitivo oppure temporaneo.
È "autorizzata" in modo definitivo, ad esempio, l'attività di pubblico spettacolo di un teatro per rappresentazioni teatrali: in un teatro che, previa verifica di agibilità ex art. 80 TULPS, ha ottenuto una autorizzazione all'esercizio attività di pubblico spettacolo consistente in rappresentazioni teatrali, queste ultime possono essere realizzate in modo continuativo.
Assumono, invece, carattere temporaneo quelle manifestazioni di pubblico spettacolo, realizzate per uno o più giorni, in luoghi aperti o chiusi, per le quali di volta in volta deve essere verificata l'agibilità del luogo "allestito" per la realizzazione dell'evento.
Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, nel caso di attività di pubblico spettacolo autorizzate in modo definitivo, siamo sempre in presenza di autorizzazione.
Nel caso di attività di pubblico spettacolo temporanee (manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo), può essere sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oppure sarà necessaria un'autorizzazione, a seconda dei casi.
È sufficiente la SCIA in caso di:
- Tipologia 1: manifestazione all'aperto o al chiuso svolta senza specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, senza carichi sospesi, senza attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e senza pagamento del biglietto, fino a 200 persone, nell'arco della giornata, non oltre le ore 24,00;
- Tipologia 2: manifestazione all'aperto o al chiuso svolta con specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e/o carichi sospesi e/o attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e/o con il pagamento di un biglietto, fino a 200 persone, nell'arco della giornata, non oltre le ore 24.00.
L'art. 7 comma 7sexies, della Legge del 24.02.2023 n°. 14 in sostituzione dell'art.38-bis del D.L del 16 Luglio 2020 n. 76, coordinato con la Legge di conversione 11 Settembre 2020 n. 120, la capienza per questo tipo di manifestazioni è stata elevata a 1000 e l'orario di svolgimento dovrà essere compreso tra le ore 8:00 e le ore 01:00.
È invece necessaria l'autorizzazione nei seguenti casi:
- Manifestazione temporanea svolta in luoghi o locali con capienza inferiore alle 200 persone, ma che superi le ore 24.00;
- Luoghi o locali con capienza superiore alle 200 persone.
Autorizzazione definitiva per locale di pubblico spettacolo
Per iniziare un'attività di pubblico spettacolo definitiva è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione (vedi Documenti da allegare) esclusivamente attraverso la procedura on-line del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR.
In caso di cessazione dell'attività
L'apposito modello di comunicazione (vedi sezione Documenti da allegare) va inviato attraverso la procedura on-line del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR, seguendo la procedura di modifica attività.
Manifestazioni temporanee
Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo - SCIA o la domanda di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo temporanea (vedi sezione Documenti da allegare) devono, invece, essere inviate da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it) all'indirizzo PEC del Comune di Civitella Paganico.