Le manifestazione di sorte locale che possono essere svolte previa comunicazione al Comune nel cui territorio verrà effettuata l’estrazione, sono definite in questi termini (Decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 26.10.2001): - lotterie, ovvero le manifestazioni di sorte locali realizzate mediante la vendita, limitata al territorio della provincia, di biglietti staccati dai registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressive, abbinati a uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. L’importo complessivo dei biglietti emessi non può superare la somma di € 51.645,69; - tombole, ovvero le manifestazioni di sorte locali effettuate mediante vendita di cartelle contrassegnate da serie e numerazione progressive, portanti una data quantità di numeri dal numero 1 al numero 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La vendita delle cartelle è limitata al territorio comunale e ai comuni limitrofi. Per lo svolgimento di tombole occorre versare una cauzione, pari al valore dei premi messi in palio, che comunque non deve superare complessivamente la somma di € 12.911,42; - pesche o banchi di beneficenza, ovvero le manifestazioni di sorte locali realizzate con la vendita di biglietti non a matrice, una parte dei quali è già abbinata ai premi in palio. La vendita è limitata al territorio comunale e il ricavato da essa non deve superare la somma di € 51.645,69. La normativa consente lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale, solo nei seguenti casi: a. quando promosse da enti morali, associazioni riconosciute e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, oppure da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS); b. quando promosse da partiti o movimenti politici; c. le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici. Tra i soggetti sopra indicati, quelli sottoposti all’obbligo di comunicazione preliminare al Comune e alla Prefettura competente per territorio sono quelli ricompresi nella tipologia a) e nella tipologia b), in quest’ultimo caso unicamente quando la manifestazione di sorte organizzata dal partito o dal movimento politico non rimanga circoscritta all’ambito di svolgimento di una manifestazione locale promossa dallo stesso (ad esempio, festa di partito). In caso contrario, ovvero quando la manifestazione di sorte locale si svolge esclusivamente nell’ambito di una manifestazione politica organizzata dal partito o movimento politico, non è previsto l’obbligo di comunicazione al Comune. I proventi delle suddette manifestazioni devono essere utilizzati esclusivamente per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente organizzatore. I promotori delle manifestazioni di sorte locale sono tenuti a dare avviso pubblico delle modalità di svolgimento della stessa presso tutti i Comuni interessati attraverso domanda di affissione dell’avviso all’Albo Pretorio. Il rappresentante dell’ente organizzatore deve svolgere tutti gli adempimenti relativi all’estrazione e alla chiusura delle operazioni alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di tali operazioni dovrà essere redatto un verbale da consegnare all’incarico del Sindaco e da inviare al Prefetto.