A chi è rivolto
Requisiti personali professionali (art.85 D.P.G.R. 47/R/2007)
Per l'effettuazione dei trattamenti e servizi consentiti, le imprese esercenti l'attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale prevista (vedi più sotto Requisiti). A tal fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalità:
- a) superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di 900 ore annuali: lo standard minimo del percorso formativo per estetisti è specificato nell’Allegato F al D.P.G.R. stesso;
- b) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
- c) al termine di un periodo non inferiore a 3 anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.
Per accedere al corso di cui alla lettera a) occorre, alternativamente:
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l’obbligo di istruzione per almeno 10 anni di cui alla Legge 296/2006;
- aver conseguito la licenza elementare, aver assolto l’obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 e maturato un’esperienza lavorativa triennale.
Ai fini dell’accesso al corso di cui alla lettera a), a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della Legge Regione Toscana 32/2000.
La qualifica professionale di estetista ai fini dell’esercizio dell’attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:
- a) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) è necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
- 1) percorso formativo di 900 ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato G al D.P.G.R.;
- 2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di 1 anno presso un esercizio di estetica;
- b) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera b) sono necessari la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di 300 ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di 1 anno lavorativo in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno
- c) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera c) sono necessari la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di 300 ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a 3 anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all’iscrizione al corso di formazione suddetto.
Qualora a essere designato dal titolare quale responsabile tecnico di un esercizio di estetista sia un dipendente, il dipendente medesimo deve possedere la qualifica professionale specialistica e non quella di addetto base.
Requisiti soggettivi morali
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la pratica al Comune, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti soggettivi di conduzione dell’attività
Stretta osservanza di quanto previsto dall’Allegato B - Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di Estetica.
Requisiti oggettivi
Disponibilità di spazi con destinazione d’uso artigianale e commerciale e conformi a quanto dettagliato nell’Allegato A - Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Estetica del citato Regolamento comunale per l’attività di estetista.
L’attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità, sicurezza, e del vigente regolamento e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi.