A chi è rivolto
Sono contenuti negli articoli 11, 12, 48 e 49 della Legge Regionale 62/2018 e relativo regolamento attuativo, oltre che nello specifico regolamento comunale.
In dettaglio:
Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)
- Requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010.
- Mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
- Non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 (TULPS, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018)
Possesso di uno tra i seguenti, come indicati all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 59/2010:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano;
- avere, per almeno 2 (due) anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.
La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della L.R. 32/2002, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’art. 71, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.
Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri
- Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative
- Autocertificazione della conoscenza della lingua italiana, da dimostrare con un diploma conseguito in Italia o con un attestato rilasciato dal Servizio Sociale e Sanità del Comune di Civitella Paganico dopo aver sostenuto un test di idoneità.
Requisiti oggettivi (art. 48 L.R. 62/2018)
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno con DM 564/92 sulla sorvegliabilità (es. accesso diretto dalla pubblica via, assenza di collegamenti con le civili abitazioni o con spazi che permettano un accesso all'esterno, ecc).
Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 49 L.R. 62/2018)
- 1. Il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale e sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
- vocazione delle diverse aree territoriali;
- salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
- esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV.
- 2. I requisiti citati possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all'impatto ambientale. Il Comune può imporre limitazioni all’apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
- 3. Il Comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire una specifica destinazione d’uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d’uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.
- 4. Il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l’insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali.
Requisiti strutturali da regolamento comunale
- Locale con destinazione d'uso Tc - Terziario Commerciale.
- Caratteristiche e dotazioni obbligatorie di cui allo specifico regolamento comunale (numero minimo di servizi igienici per gli addetti e per il pubblico, spogliatoi, dimensione della cucina e dei depositi, ecc.) e raggiungimento dei 75 punti minimi.
- Solo se il fondo è ubicato all’esterno delle mura urbane, superficie minima di 30 mq.
- Solo in caso di esercizi posti nella città moderna con una superficie di somministrazione superiore a 250 mq, dotazione di parcheggi privati, da calcolare in relazione alla superficie di somministrazione; gli standard di parcheggio di relazione devono essere dimostrati anche in caso di ampliamento di superficie, oltre il limite sopra indicato.