Sono considerati vere e proprie attività di somministrazione i distributori di acqua destinata al consumo umano, sottoposta a processi di trattamento (noti come “fontanelli”, ”chioschi dell’acqua”, ”casette dell’acqua” e simili), che distribuiscono acqua, a titolo gratuito o a pagamento, da consumare sia direttamente in loco sia dopo riempimento di appositi contenitori forniti dal gestore o portati dai consumatori. Con Sentenza n. 10285/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, infatti, ha stabilito che le unità distributive aperte al pubblico di acqua destinata al consumo umano sottoposta a processi di trattamento, variamente denominate, attuano una “somministrazione di bevande”. Si è reso quindi necessario procedere, entro il 30 novembre 2019, con la costituzione dell’anagrafica di queste particolari strutture in quanto attività di somministrazione di bevande, specificando che i relativi gestori assumono la veste di “Operatori del Settore Alimentare” (OSA) e sono quindi soggetti al rispetto della disciplina vigente e in particolare agli obblighi di registrazione ex art. 6 del Regolamento CE 852/2004. Nei Piani di Autocontrollo adottati devono essere individuati, per ciascuna unità distributiva, i relativi punti critici di controllo e predisposte analisi di laboratorio che contemplino sia il mantenimento dei parametri relativi alla potabilità dell’acqua sia il controllo di eventuali cessioni derivanti dai materiali a contatto con l’acqua.