Regione Toscana
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Lavanderia automatica a gettoni (self service)

  • Servizio attivo

Informazioni per l'avvio dell'attività, le variazioni o il trasferimento di sede.

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi

  • Il titolare, il direttore tecnico ove previsto e, nel caso di associazioni, società o raggruppamenti, tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D.lgs 59/2011 (Codice Leggi Antimafia), non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 dello stesso D. Lgs. 59/2011.
  • I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti oggettivi

  • Destinazione d'uso "I - Industriale/Artigianale" dei locali in cui si insedia l'attività (per le lavanderie ad uso civile è consentita anche destinazione d'uso "Commerciale").
  • Localizzazione esterna alla zona identificata come APU (Area Pedonale Urbana), ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto 2 e dell'art. 7 C.d.S.
  • Assenza della dichiarazione di inagibilità dei locali da parte di specifica ordinanza sindacale dei locali in cui viene insediata l'attività, o, nel caso di precedente dichiarazione di inagibilità degli stessi, successivo deposito di certificato di agibilità atto a superare l'ordinanza.
  • Rispetto dei requisiti igienico-edilizi richiamati dal Regolamento edilizio, dal D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e da ogni altra normativa vigente in materia.
  • Rispetto dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione territoriale acustica, attestato da certificazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato iscritto in apposito albo regionale, ai sensi della legge 447/95 e L.R.T. n. 89/1998 o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 37 e 76 DPR 445/2000 ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 227/2011, a meno che l'attività non rientri nell'elenco di cui all'allegato B del D.P.R. 277/2011 e sia quindi esclusa dall'obbligo di presentazione dell'impatto acustico.
  • Rispetto delle norme ambientali e relativo possesso di autorizzazioni specifiche (esempio: autorizzazione allo scarico in fognatura) se l'impresa è soggetta all’ottenimento delle stesse ai sensi del D. Lgs. 152/2006.
  • Previo adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa antincendio (possesso C.P.I. o presentazione Scia ai fini della sicurezza antincendi), qualora l'attività esercitata rientri nelle ipotesi di cui all'Allegato "I" del D.P.R. 151/2011.

Requisiti professionali
Per lo svolgimento dell’attività di lavanderia self-service NON é richiesta la nomina del responsabile tecnico in possesso di idoneità professionale. Si veda a riguardo l’articolo 79, comma 1-bis, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (comma inserito dall’articolo 17, comma 1, lett. "b" del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147), secondo cui: “Le disposizioni della Legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni”. Come chiarito dal punto 11.1 della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 12 settembre 2012, n. 3656/C, il motivo di tale esclusione è la mancanza di emissioni in atmosfera e di scarichi inquinanti, perché l’attività di lavaggio avviene ad acqua e non a secco.

Descrizione

La lavanderia automatica a gettoni (self service) consiste nell'attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e asciugatrici utilizzati esclusivamente dal cliente, previo acquisto di appositi gettoni da macchine cambiavalute o mezzi analoghi oppure mediante tessere prepagate. Non possono essere effettuati direttamente dal cliente lavaggi a secco nè trattamenti di smacchiatura, stireria ecc, per i quali è necessario ricorrere a personale appartenente all’impresa e, conseguentemente, non è necessaria la presenza di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali, richiesto invece per le imprese di tintolavanderia. Inoltre è vietata la presenza di personale per tutti i tipi di servizi che la legge 22 febbraio 2006, n. 84 e la legge regionale 56/2014, individuano tra le fattispecie di tintolavanderia, comprese le attività accessorie quali la presa in consegna o la restituzione dei capi.

Come fare

L'avvio, le variazioni e il trasferimento di sede di un'attività di lavanderia automatica a gettoni (self service) sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da trasmettere al SUEAP in modalità on line, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 96.01.2R.
In caso di utilizzo di impianti di produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido e gassoso, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).
L'interessato deve trasmettere, separatamente compilate ma in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • la SCIA per avvio dell'attività di lavanderia automatica a gettoni
  • la SCIA per prevenzione incendi, che il SUEAP provvederà a inoltrare ai Vigili del Fuoco.

L'attività può essere iniziata immediatamente, in base alle dichiarazioni rilasciate nella SCIA.
Il SUEAP ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dal SUEAP.
​In caso di impiego di lavatrici ad acqua che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno, si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990):  l'effettivo inizio dell'attività resta condizionato all'acquisizione dell'autorizzazione ambientale (AUA) per gli scarichi delle acque reflue industriali.
L'interessato deve trasmettere, separatamente compilate ma in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • la SCIA per avvio dell'attività di lavanderia automatica a gettoni
  • la domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli scarichi delle acque reflue industriali, che il SUEAP provvederà a inoltrare alla Regione.

In caso di SCIA condizionata, l'attività può legittimamente iniziare solo dopo che l'impresa è stata formalmente notiziata dal SUEAP.
La sospensione e la cessazione dell'attività di stireria iniziata o esistente sono soggette a comunicazione, da trasmettere al SUEAP sempre tramite STAR.

Cosa serve

Accedere al portale.

Cosa si ottiene

Informazioni per l'avvio dell'attività, le variazioni o il trasferimento di sede.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

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Costi

Non è previsto alcun costo nell'accedere al portale.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: giovedì, 18 aprile 2024

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