A chi è rivolto
Requisiti soggettivi
- Il titolare, il direttore tecnico ove previsto e, nel caso di associazioni, società o raggruppamenti, tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D.lgs 59/2011 (Codice Leggi Antimafia), non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 dello stesso D. Lgs. 59/2011.
- I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti oggettivi
- Destinazione d'uso "I - Industriale/Artigianale" dei locali in cui si insedia l'attività (per le lavanderie ad uso civile è consentita anche destinazione d'uso "Commerciale").
- Localizzazione esterna alla zona identificata come APU (Area Pedonale Urbana), ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto 2 e dell'art. 7 C.d.S.
- Assenza della dichiarazione di inagibilità dei locali da parte di specifica ordinanza sindacale dei locali in cui viene insediata l'attività, o, nel caso di precedente dichiarazione di inagibilità degli stessi, successivo deposito di certificato di agibilità atto a superare l'ordinanza.
- Rispetto dei requisiti igienico-edilizi richiamati dal Regolamento edilizio, dal D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e da ogni altra normativa vigente in materia.
- Rispetto dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione territoriale acustica, attestato da certificazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato iscritto in apposito albo regionale, ai sensi della legge 447/95 e L.R.T. n. 89/1998 o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 37 e 76 DPR 445/2000 ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 227/2011, a meno che l'attività non rientri nell'elenco di cui all'allegato B del D.P.R. 277/2011 e sia quindi esclusa dall'obbligo di presentazione dell'impatto acustico.
- Rispetto delle norme ambientali e relativo possesso di autorizzazioni specifiche (esempio: autorizzazione allo scarico in fognatura) se l'impresa è soggetta all’ottenimento delle stesse ai sensi del D. Lgs. 152/2006.
- Previo adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa antincendio (possesso C.P.I. o presentazione Scia ai fini della sicurezza antincendi), qualora l'attività esercitata rientri nelle ipotesi di cui all'Allegato "I" del D.P.R. 151/2011.
Requisiti professionali
Per lo svolgimento dell’attività di lavanderia self-service NON é richiesta la nomina del responsabile tecnico in possesso di idoneità professionale. Si veda a riguardo l’articolo 79, comma 1-bis, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (comma inserito dall’articolo 17, comma 1, lett. "b" del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147), secondo cui: “Le disposizioni della Legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni”. Come chiarito dal punto 11.1 della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 12 settembre 2012, n. 3656/C, il motivo di tale esclusione è la mancanza di emissioni in atmosfera e di scarichi inquinanti, perché l’attività di lavaggio avviene ad acqua e non a secco.