A chi è rivolto
Requisiti morali
Il titolare, il direttore tecnico ove previsto e, nel caso di associazioni, società o raggruppamenti, tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs 59/2011 (Codice Leggi Antimafia), non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 dello stesso D.Lgs 59/2011.
Requisiti per cittadini extracomunitari
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti professionali
Per ogni sede dell'impresa deve essere designato - nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all'impresa - un Responsabile Tecnico in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale prescritti dall'art. 2 della Legge 84/2006:
- frequenza ai corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di 1 anno;
- attestato di qualifica in materia attinente all’attività svolta conseguito ai sensi della legislazione vigente sulla formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento lavorativo della durata di almeno un anno presso imprese del settore, effettuato nell’arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
- diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
- periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
- a. 1 anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- b. 2 anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
- c. 3 anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di 5 anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
I titoli di studio costituenti requisito valido ai fini dell'idoneità professionale ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. c) sono quelli individuati dall'Accordo adottato in sede di Conferenza Regioni e Province Autonome il 20/12/2012 e recepiti dalla D.P.G.R. n. 1172 del 23/12/2013 (in "Normativa e regolamenti").
Con il parere n. 18008 del 9/02/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha ritenuto necessaria la nomina di un Responsabile Tecnico anche per le imprese che intendano svolgere la sola attività di stireria, salvo il caso in cui l’attività medesima non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l’ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico.
Sebbene previsti dalla Legge Regionale 56/2013, i percorsi formativi per conseguire il requisito di idoneità professionale previsto dalla normativa statale non sono stati avviati sul territorio della Regione Toscana da parte degli organismi accreditati per la formazione.
La Legge Regionale Toscana n. 6 del 27/01/2016, introducendo un comma 2-bis all'art. 12 della L.R. 56/2013, è intervenuta concedendo una proroga fino al 20.2.2019 per conseguire, attraverso la frequenza dei percorsi formativi, l'idoneità professionale da parte del Responsabile Tecnico che svolgeva tale funzione in modo provvisorio alla data del 20.2.2016.
La proroga del termine non riguarda le stirerie che hanno avviato l'attività dopo il 20.2.2016 nè quelle che hanno già provveduto a comunicare al Comune il nominativo di un Responsabile Tecnico professionalmente idoneo e designato in modo definitivo.
Requisiti oggettivi
- Destinazione d'uso "I - Industriale/Artigianale" dei locali in cui si insedia l’attività (per le lavanderie ad uso civile è consentita anche la destinazione d'uso "Commerciale").
- Assenza della dichiarazione di inagibilità dei locali da parte di specifica ordinanza sindacale dei locali in cui viene insediata l'attività, o, nel caso di precedente dichiarazione di inagibilità degli stessi, successivo deposito di certificato di agibilità atto a superare l'ordinanza.
- Rispetto dei requisiti igienico-edilizi richiamati dal Regolamento edilizio, dal D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e da ogni altra normativa vigente in materia.
- Rispetto dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione territoriale acustica, attestato da certificazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato iscritto in apposito albo regionale, ai sensi della legge 447/95 e L.R.T. n. 89/1998 o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 37 e 76 DPR 445/2000 ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 227/2011, a meno che l’attività non rientri nell'elenco di cui all'allegato B del D.P.R. 277/2011 e sia quindi esclusa dall’obbligo di presentazione dell’impatto acustico.
- Rispetto delle norme ambientali e relativo possesso di autorizzazioni specifiche (allo scarico in fognatura, alle emissioni in atmosfera, altre autorizzazioni ambientali).
- Se l'impresa è soggetta all’ottenimento delle stesse ai sensi del D. Lgs 152/2006.-
Previo adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa antincendio (possesso C.P.I. o presentazione SCIA ai fini della sicurezza antincendi), qualora l'attività esercitata rientri nelle ipotesi di cui all'Allegato "I" del D.P.R. 151/2011).