A chi è rivolto
I requisiti richiesti dalla normativa sono relativi al possesso dei requisiti morali (vedi tabella dei soggetti che devono compilare autocertificazione per antimafia e onorabilità), di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica.
L'istruttoria della pratica relativamente alla verifica del possesso dei requisiti è di competenza della Camera di Commercio.
Requisiti di onorabilità
I requisiti di onorabilità sono quelli indicati all'art. 2 della legge 82/94 che devono essere posseduti:
- dal titolare della ditta individuale, nonché dall'eventuale institore o direttore preposto;
- da tutti i soci di società in nome collettivo;
- da tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice e accomandita per azioni;
- da tutti gli amministratori per gli altri tipi di società, comprese le cooperative.
I requisiti di onorabilità prevedono che:
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale;
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
L'art. 2 del regolamento attuativo della legge 82/94 del 07. 07. 1997 n. 274 ha altresì definito i requisiti di capacità economico-finanziaria:
- iscrizione all'INPS e all'INAIL, se ricorrono i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno un c/c bancario, postale o on-line) da indicare sul modello (nel caso di iscrizione nelle fasce di classificazione devono essere provati con dichiarazioni bancarie);
- regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente.
Requisiti di capacità tecnica
E' necessaria la nomina da parte dell'impresa di un responsabile tecnico in possesso di requisiti tecnico-professionali. Tali requisiti devono essere posseduti da persona, preposta a tale scopo, che non sia un consulente o un professionista esterno (le imprese di pulizia non artigiane possono nominare come responsabile tecnico anche un dipendente o l'associato dell'associazione in partecipazione in possesso dei requisiti sotto indicati).
I requisiti tecnico-professionali richiesti dal decreto ministeriale sono i seguenti:
- assolvimento dell'obbligo scolastico ed esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa. In base al contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di pulizia, si considera qualificato il dipendente con qualifica rientrante nel 3° o 4° livello e superiori;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito secondo quanto previsto dalle norme sulla formazione professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- diploma universitario di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.