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Richiedere l'accesso agli atti

  • Servizio attivo

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Accesso ai documenti amministrativi Legge n. 241/1990 e s.m.i.

A chi è rivolto

Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso: si tratta di singole persone fisiche o giuridiche oppure di organizzazioni.

Descrizione

Può essere richiesta la consultazione o la copia di documenti amministrativi che il Comune ha creato o comunque custodisce legati all’interesse diretto, concreto e attuale di un soggetto per tutelare una situazione giuridicamente rilevante. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Come fare

Presentare la richiesta on line compilando tutti i dati richiesti.

L'istanza dovrà contenere:

  • gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
  • la specifica e, ove occorra, la comprova dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

In caso la richiesta non venga effettuata dal soggetto interessato ma da un soggetto delegato/procuratore/amministratore/curatore è necessario allegare la documentazione comprovante i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato (es. delega/procura/nomina).

Cosa serve

E' sufficiente accedere con identità digitale SPID, CIE o eIDAS.

Cosa si ottiene

L'accesso al documento richiesto.

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. I controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d’accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla legge.

30 giorni

dalla data di richiesta

Costi

Non è previsto alcun costo per la consultazione o il rilascio in formato elettronico del documento richiesto.

Nel caso di rilascio di copie cartacee è previsto, per il rimborso delle spese di riproduzione, un costo per l’interessato. come di seguito indicato:

RIMBORSO COSTI DI RIPRODUZIONE (Istituiti con Deliberazione G.M. 19/2023) 

Fotocopie/stampa da file B/N formato A4 (*) € 0,25

Fotocopie/stampa da file B/N formato A3 (*) € 0,50

Fotocopie/stampa da file COLORI formato A4 (*) € 0,50

 Fotocopie/stampa da file COLORI formato A3 (*) € 1,00

(*) il costo delle fotocopie/scansioni è da intendersi per ogni facciata riprodotta

Il pagamento dell'importo complessivo dei costi di riproduzione è da pagare sul conto di Tesoreria comunale: Banca MPS SpA, IBAN: IT66 Y01030 72233 000063112270;

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Protocollo
Via primo Maggio n .6, 58045, Civitella Paganico (GR)
Comune
Ultima modifica: giovedì, 24 ottobre 2024

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