- Oltre alla documentazione prevista in generale per la dichiarazione di residenza, deve essere allegata anche la specifica documentazione prevista per i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.
- Copia di un documento di identità valido per l’espatrio, in corso di validità, rilasciato dalle competenti autorità del paese di cui si possiede la cittadinanza
- Nel caso ci siano rapporti di parentela/affinità: documenti (come certificato di matrimonio, certificati di nascita, con paternità e maternità) attestanti detti rapporti
- Se il cittadino proviene da altro comune nella cui anagrafe risulta tuttora iscritto:
- Attestato che certifichi il diritto di soggiorno permanente (art. 16 del D.LGS n. 30 del 2007), oppure
- Attestazione di iscrizione anagrafica in altro comune
- Se, invece, il cittadino proviene dall’estero e NON prova di essere già titolare del diritto di soggiorno permanente,
Caso A: cittadino lavoratore subordinato o autonomo
Documentazione attestante l’attività lavorativa, a prescindere dalla durata del contratto di lavoro. A tal fine valgono: (circolare Min. interno n. 45 dell’8.8.2007)
- in caso di lavoro subordinato, uno dei seguenti documenti:
- l’ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all’INPS;
- il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL;
- la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego o la ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro;
- la preventiva comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro;
- in caso di lavoro autonomo, uno dei seguenti documenti:
- il certificato d’iscrizione alla camera di commercio
- l’attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’agenzia delle entrate
- in caso di libera professione: documento che dimostri l’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale
Caso B: cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
Dichiarazione o altra idonea documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale. Ai fini dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell’interessato
Copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37). La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente solo l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
Caso C: cittadino studente (non lavoratore)
Documentazione attestante l’iscrizione al corso di studio o formazione professionale
Dichiarazione o altra idonea documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale. Ai fini dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell’interessato
Copertura dei rischi sanitari:
- Per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente: copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario
- Per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea: TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario
Caso D: familiare UE di cittadino di cui ai punti precedenti
Nel caso in cui il familiare, UE o straniero, raggiunga in un secondo momento il cittadino UE già residente, titolare di autonomo diritto di soggiorno, per quest’ultimo viene nuovamente verificato il possesso dei requisiti previsti dal D.LGS. n. 30 del 6.2.2007. Se il cittadino UE non possiede più i requisiti, non si potrà dar corso all’iscrizione anagrafica del familiare e sarà segnalata alla competente prefettura la perdita dei requisiti di soggiorno da parte del cittadino già iscritto. Se, invece, il cittadino UE possiede ancora detti requisiti, il familiare deve produrre:
- Copia della documentazione originale, tradotta e legalizzata, attestante il legame di parentela (es: certificato di matrimonio, o di nascita con maternità e paternità, ecc.)
- Documentazione attestante la qualità di familiare a carico del cittadino UE (solo nei casi previsti dalla legge: figlio maggiore di anni 21 a carico e genitore a carico). L’attestazione può essere presentata nella forma dell’autocertificazione da parte del cittadino UE già residente
- Attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino UE avente un autonomo diritto di soggiorno. La presentazione di questo documento, prevista dall’art. 9, comma 5, lett. C, del D.LGS 6.2.2007, n. 30, può essere omessa in quanto presente già agli atti del comune stesso (circolare Min. interno n. 19 del 6.4.2007, paragrafo 2)
Se il cittadino UE titolare dell’autonomo diritto di soggiorno e già residente NON è lavoratore:
- Deve disporre di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari
- Il familiare deve produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale, secondo le previsioni della circolare Min. interno n. 39 del 18.7.2007, punto 8
Se il familiare è cittadino non UE deve produrre:
- Visto d’ingresso, se proviene da un paese per il quale è richiesto
- Carta di soggiorno di cui all’art. 10 del D.LGS. n. 30 del 2007
Casi particolari
Minori non accompagnati: Il tutore o l’affidatario dovranno esibire il provvedimento del tribunale dei minori
Motivi religiosi: Il responsabile della comunità religiosa in Italia, dovrà presentare una dichiarazione vistata dalla curia vescovile o da equivalente autorità religiosa presente in Italia attestante la natura dell’incarico ricoperto dal cittadino comunitario e l’assunzione dell’onere del vitto e alloggio.