Le dichiarazioni relative a variazioni anagrafiche devono essere rese all’Ufficio anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (art. 13, DPR 223/1989).
L’ufficiale di anagrafe è tenuto ad effettuare le registrazioni anagrafiche entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle relative dichiarazioni da parte degli interessati; entro 45 giorni da tale data dispone accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni stesse. Se entro tale termine non viene comunicata agli interessati la mancanza dei requisiti o l’esito negativo degli accertamenti svolti (preavviso di rigetto che prelude ad un possibile annullamento dell’iscrizione anagrafica effettuata), quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso).
Iscrizione nel nuovo comune e cancellazione da quello di provenienza decorrono entrambe dalla data di ricevimento della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al comune di nuova residenza.