La dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita normalmente rilasciata dalla struttura sanitaria in cui è avvenuto l’evento. Se la madre non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non può esibire la suddetta attestazione produce un’autocertificazione (art. 30, cc. 2 e 3, DPR 396/2000).
La dichiarazione di nascita va resa entro 10 giorni nel comune in cui è avvenuto il parto o, in alternativa, entro 3 giorni presso la direzione sanitaria della struttura in cui è avvenuta la nascita. In quest’ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio e, unitamente all’attestazione di nascita, è trasmessa dal direttore sanitario all’USC del comune in cui è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza dei genitori medesimi (art. 30, c. 4, DPR 396/2000).
I genitori possono anche dichiarare la nascita direttamente al comune di loro residenza (se risiedono in comuni diversi, salvo diversi accordi fra di loro, vale il comune di residenza della madre), sempre entro 10 giorni. In tal caso, qualora non sia esibita dal dichiarante, l’Ufficiale dello Stato Civile si procura d’ufficio l’attestazione di avvenuta nascita presso il centro competente (art. 30, c. 7, DPR 396/2000).