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Atto di Nascita

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Tutte le informazioni utili per gli atti di nascita.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini. 

Descrizione

Quando avviene una nascita è obbligatorio presentare la dichiarazione per iscrivere il nuovo nato nel registro di stato civile. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata (art. 30, c. 1, DPR 396/2000).

Come fare

La dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita normalmente rilasciata dalla struttura sanitaria in cui è avvenuto l’evento. Se la madre non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non può esibire la suddetta attestazione produce un’autocertificazione (art. 30, cc. 2 e 3, DPR 396/2000).

La dichiarazione di nascita va resa entro 10 giorni nel comune in cui è avvenuto il parto o, in alternativa, entro 3 giorni presso la direzione sanitaria della struttura in cui è avvenuta la nascita. In quest’ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio e, unitamente all’attestazione di nascita, è trasmessa dal direttore sanitario all’USC del comune in cui è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza dei genitori medesimi (art. 30, c. 4, DPR 396/2000).

I genitori possono anche dichiarare la nascita direttamente al comune di loro residenza (se risiedono in comuni diversi, salvo diversi accordi fra di loro, vale il comune di residenza della madre), sempre entro 10 giorni. In tal caso, qualora non sia esibita dal dichiarante, l’Ufficiale dello Stato Civile si procura d’ufficio l’attestazione di avvenuta nascita presso il centro competente (art. 30, c. 7, DPR 396/2000).

Cosa serve

Se la dichiarazione è fatta oltre i 10 giorni, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. L’Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita dandone segnalazione al procuratore della Repubblica (art. 31, c. 1, DPR 396/2000). Se il dichiarante non presenta l’attestazione di avvenuta nascita (o la corrispondente autocertificazione) o non indica le ragioni del ritardo, l’Ufficiale dello Stato Civile informa il procuratore della Repubblica e può ricevere la dichiarazione di nascita solo in forza del decreto dato con il procedimento della rettificazione (art. 31, c. 2, DPR 396/2000).

Cosa si ottiene

Atto di nascita del figlio.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio.

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Costi

Gratuito. 

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Unità organizzativa responsabile

Servizi demografici
Via primo Maggio n .6, 58045, Civitella Paganico (GR)
Comune
Argomenti
Ultima modifica: giovedì, 18 aprile 2024

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