Dalla data dell’atto di stato civile contenente l’accordo (e non da quella di conferma) decorrono i 6 mesi di separazione legale per richiedere una sentenza di divorzio. Tale data sarà riportata nelle annotazioni sui registri di stato civile ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
Nei soli casi di separazione personale, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’Ufficiale dello Stato Civile, una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo, anche ai fini delgli adempimenti previsti (annotazioni negli atti di nascita, iscrizioni negli archivi informatici, annotazioni negli atti di matrimonio). La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.