A chi è rivolto
PUOI EFFETTUARE IN AUTONOMIA IL CALCOLO IMU 2024
L'applicativo per il calcolo online dell' I.M.U. è disponibile al seguente link:
Calcolo online IMU stampa f24 comune di Civitella Paganico (riscotel.it)
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Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale.
Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.
Nel caso di leasing è soggetto passivo il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Nel caso di concessioni di aree demaniali è soggetto passivo il concessionario.
Il tributo IMU è dovuto su tutti gli immobili posseduti, ad eccezione:
- a) dell’abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati di lusso classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Rientrano in tale fattispecie:- la casa familiare (e relative pertinenze) assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- le abitazioni (e relative pertinenze) possedute dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nei Vigili del Fuoco, nella carriera prefettizia, purché trattasi di unico immobile di proprietà, anche in assenza del requisito della dimora abituale e di residenza anagrafica;
- b) delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- d) degli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 1, c. 759, Legge 160/2019;
- e) dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- f) delle abitazioni (e relative pertinenze) possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione potrà essere applicata ad una soltanto;
- g) dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri stabiliti dalla circolare Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.