Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore non alimentare
Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.
Occorre quindi inviare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R:
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato (allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 26/03/2018), come proposta dallo stesso STAR.
- Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore non alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R:
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio di vicinato
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Esercizio di vicinato nel settore non alimentare con vendita di prodotti specifici
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) qualora per lo svolgimento dell'attività di commercio in esercizio di vicinato siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche:
- Vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale
- Vendita al minuto di GPL per combustione
- Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi
- Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari
- Insegna di esercizio soggetta a SCIA.
Effettuare un unico invio sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Si applica, invece, il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990) qualora l'attività di commercio in esercizio di vicinato non alimentare sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. Effettuare un unico invio sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.
- Nei seguenti casi l'attività non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso:
- Vendita al minuto di prodotti fitosanitari
- Vendita di armi diverse da quelle da guerra
- Vendita di oggetti preziosi
- Insegna di esercizio soggetta ad autorizzazione
Subingresso in esercizio di vicinato nel settore non alimentare
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio della comunicazione di subingresso allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed utilizzando il codice attività 47.10.0R.
Subingresso in esercizio di vicinato nel settore non alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R :
- la comunicazione per subingresso nell'esercizio di vicinato non alimentare
- la comunicazione per voltura prevenzione incendi, che sarà trasmessa dal SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Cessazione di esercizio di vicinato nel settore non alimentare
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto dalla sua presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.