Avvio di un'attività di vendita al minuto di alcolici in un esercizio di vicinato
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio di vicinato;
- la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla Agenzia delle Dogane.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Avvio di un'attività di vendita al minuto di alcolici in una media struttura di vendita
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, più comunicazione ad Ente terzo.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
- l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della media struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.102R
- la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, che il SUEAP trasmetterà all'Agenzia delle Dogane.
Avvio di un'attività di vendita al minuto di alcolici in una grande struttura di vendita
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, più comunicazione ad Ente terzo.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
- l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.104R
- la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, che il SUEAP trasmetterà all'Agenzia delle Dogane.
In caso di attività commerciale già avviata, si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.
È sufficiente una comunicazione da presentare all'Agenzia delle Dogane per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività dell'attività in essere. La denuncia fiscale per gli alcolici è richiesta anche per tutte le tipologie di somministrazione di bevande appunto alcoliche, di qualunque gradazione. Lo STAR prevede l'endoprocedimento ADM 1, con relativa domanda di attivazione, per l'avvio dei circoli e rende disponibile l'endoprocedimento stesso all'avvio della somministrazione presso gli impianti sportivi.