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Vendita di medicinali da banco e medicinali veterinari

  • Servizio attivo

Informazioni utili per avviare l'attività di vendita in un esercizio di vicinato oppure in una medio o grande struttura.

A chi è rivolto

  1. Deve aver ottenuto un codice identificativo univoco di 6 cifre dal Ministero della salute (tra i servizi on line per gli esercizi commerciali sono disponibili le schede relative alla richiesta del codice). Le ditte che intendono vendere medicinali presso i loro esercizi commerciali, devono fare richiesta di registrazione nella banca dati centrale (BDC) ai fini della tracciabilità del farmaco.  Ad ogni sito logistico, presso il quale verranno venduti medicinali, viene attribuito un codice identificativo univoco, distinto per sede territoriale (sito logistico) in Italia. A completamento di tutta la procedura da parte dell'ufficio responsabile Ministero della Salute, il codice univoco è inviato in via telematica all'indirizzo PEC comunicato. Tutte le info relative ai siti logistici, sono disponibili sul sito internet del Ministero della Salute.
  2. Deve garantire la presenza, per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, di almeno un farmacista che indossi il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, che si distingua comunque in maniera chiara da eventuale altro personale dell'esercizio commerciale e che offra assistenza "attiva" al cliente, mediante consigli, ove richiesti, ma anche ove riscontri un'incertezza nel comportamento del cliente stesso, pur non essendo comunque tenuto a consegnare personalmente a tutti i clienti ogni singola confezione dei medicinali di automedicazione.
  3. I farmaci da banco devono essere posti in un "apposito reparto", cioè in uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Tale spazio dedicato può assumere forme diverse in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita. Nell'apposito reparto, il farmaco può essere prelevato direttamente dal paziente, fermo restando l'obbligo per il farmacista di rispondere ad eventuali richieste da parte dei pazienti e di attivarsi nel caso risultasse opportuno il proprio intervento professionale.

Descrizione

È consentito agli esercizi commerciali - esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita - di effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione (di cui all'articolo 9-bis del Decreto Legge 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla Legge 405/2001) e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, nonché dei medicinali veterinari, previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio. La vendita di tali farmaci da banco e medicinali veterinari è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine.

Come fare

Avvio di un'attività di vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in un esercizio di vicinato
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio di vicinato, utilizzando il codice attività 47.10.0R  
  • la comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari, che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla Regione e al Ministero della Salute. 

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Avvio di un'attività di vendita di farmaci da banco in una media struttura di vendita
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, più comunicazione ad Ente terzo.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR): 

  • l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della media struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.10.2R 
  • la comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari, che il SUEAP trasmetterà alla Regione e al Ministero della Salute.

Avvio di un'attività di vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in una grande struttura di vendita
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, più comunicazione ad Ente terzo.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR): 

  • l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.10.4R 
  • la comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari, che il SUEAP trasmetterà alla Regione e al Ministero della Salute.

In caso di attività commerciale già avviata
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.
E' sufficiente una comunicazione, da presentare alla Regione e al Ministero della Salute per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice dell'attività in essere.

Cosa serve

Accedere al portale.

Cosa si ottiene

Vendita di medicinali da banco e medicinali veterinari.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

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Costi

Servizio a pagamento. Costi disponibili accedendo al portale. 

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: lunedì, 17 giugno 2024

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