Gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (temperini, forbici, aghi, coltelli da cucina e per macelleria, forche, asce, armi bianche ad uso scenico o d'arredamento), non sono considerati armi e ne è consentita la vendita, in forma fissa e sulle aree pubbliche del territorio comunale, comprese le fiere e i mercati.
Sono, invece, considerate armi e ne è vietata la vendita in forma ambulante gli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (pugnali, stiletti e simili). Per ulteriori info su questa tipologia vedi la pagina Vendita di armi comuni diverse da quelle da guerra.
Per la vendita degli strumenti da punta e da taglio occorre una autorizzazione - ai sensi dell'articolo 13 del T.U.L.P.S. - che ha validità di 3 anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno successivo a quello del rilascio, in base alla lettera a) del comma 1 dell'art 13 del D.L 5/2012 convertito con L. 35/2012.