Avvio di un'attività principale di vendita per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.01R:
- la SCIA per avvio dell'attività
- la Notifica sanitaria alimentare, altrimenti detta Notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Nella compilazione in STAR della SCIA per l’avvio dell’attività, il quadro D1 richiede di dichiarare che i locali di esercizio abbiano rispettato le norme in materia di idoneità dei locali: per locali di esercizio si intendono quelli dove si realizza la produzione e/o lo stoccaggio/deposito delle merci poi vendute per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare.
Subingresso in un'attività principale di vendita per corrispondenza, televisione on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.01R:
- la comunicazione per subingresso
- la Notifica sanitaria alimentare, altrimenti detta Notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Cessazione attività principale di vendita per corrispondenza, televisione on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
E' sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.01R.
Commercio elettronico come attività accessoria ad altra tipologia di vendita
Se l'attività di commercio elettronico è accessoria ad altra tipologia di vendita al dettaglio, già precedentemente segnalata al SUEAP, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo e quindi non serve alcun adempimento al SUEAP, qualora la vendita riguardi gli stessi beni oggetto dell'attività principale.