L'attività di vendita di cose antiche e usate era disciplinata dall'art. 126 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e non poteva essere esercitata senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (poi il SUAP comunale), che ne rilasciava una presa d’atto. L'art. 126 TULPS è stato abrogato, con decorrenza 11.12.2016, dall'art.6 del D.Lgs. 222/2016 (Madia 2), nell'ambito della nuova definizione dei regimi amministrativi delle attività commerciali, liberalizzando la vendita delle cose antiche e usate. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere 2 marzo 2018, n. 545 reso al Ministero dell'Interno, ha chiarito che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS non è condivisibile la tesi di un'abrogazione implicita dell’art. 128 del TULPS. Si conferma l'obbligo per il commerciante di tenere aggiornato il “Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi”, autovidimato, ove devono essere annotate le generalità di coloro con i quali vengono svolte le operazioni di acquisto e di vendita.