L'attività temporanea di vendita, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 62/2018, è effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di particolari eventi individuati dal Comune, che ne definisce le modalità di svolgimento e a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente. L'attività temporanea di vendita è esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento, limitatamente alla durata dell'evento stesso e alle seguenti aree o locali dove questo può svolgersi: - in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico; - in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.