Vendita all'ingrosso e al dettaglio
L'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è soggetto al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti comunali. I dati e le informazioni necessarie devono essere compilati nei moduli unificati standardizzati relativi alla specifica attività di commercio al dettaglio.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto e dell’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso.
Negli esercizi che vendono nello stesso locale, all’ingrosso e al dettaglio:
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato
- materiale elettrico
- colori e vernici, carte da parati
- ferramenta e utensileria
- articoli per impianti idraulici, a gas e igienici
- articoli per riscaldamento
- strumenti scientifici e di misura
- macchine per ufficio
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio
- combustibili
- materiali per l’edilizia
- legnami
- piante, fiori, attrezzature e articoli per il giardinaggio
la superficie di vendita viene calcolata nella misura del 50% qualora non sia superiore a 5.000 metri quadrati, essendo Prato un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti. La parte di superficie di vendita eccedente le suddette dimensioni viene calcolata nei modi ordinari.
Quest'ultima disposizione non è cumulabile con quella per gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie (vedi oltre). In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all’esercente.
Sono merci a grande fabbisogno di superficie i seguenti prodotti:
- auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;
- legnami;
- combustibili;
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e l’artigianato;
- materiali per l’edilizia e ferramenta;
- materiali termo-idraulici;
- mobili.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività e dell’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva delle merci a grande fabbisogno di superficie è calcolata come di seguito:
- qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) L.R. 62/2018
- qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) L.R. 62/2018, fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.
Tali disposizioni, qualora vi sia coincidenza di prodotti, non sono cumulabili con quelle anzidette. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all’esercente.
Si applicano i regimi amministrativi specifici previsti per le seguenti vendite specifiche:
Si applicano i regimi amministrativi specifici previsti per le seguenti vendite specifiche:
- al minuto di alcolici;
- al minuto di farmaci da banco e medicinali veterinari;
- al minuto di GPL per combustione;
- al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
- al minuto di prodotti fitosanitari;
- al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
- di oggetti preziosi;
- di armi diverse da quelle da guerra.