Regione Toscana
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Commercio itinerante sulle aree pubbliche

  • Servizio attivo

Per esercitare l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su strada e piazze.

A chi è rivolto

Requisiti soggettivi morali
Sono definiti anche requisiti di onorabilità e dettagliatamente elencati all’art. 11 del Codice Regionale del Commercio.

Altri requisiti soggettivi morali
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Requisiti soggettivi professionali 
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio su area pubblica, nel caso di attività del settore merceologico alimentare, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;
  • avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
  • essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per una delle tabelle merceologiche da I a VIII (alimentari) o per la somministrazione di alimenti e bevande.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Descrizione

Per commercio sulle aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche (strade e piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità), attrezzate o meno, coperte o scoperte. Per aree pubbliche, si intendono le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Per posteggio, si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale. La merce venduta deve essere tenuta sul mezzo che viene utilizzato per trasportarla e non deve essere posta sul suolo, all'esterno del mezzo o su bancarelle. Non è consentito all'operatore itinerante, anche imprenditore agricolo, di fermarsi nello stesso punto per più di un'ora. È vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle zone indicate e qualora l'Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione dei servizi di interesse pubblico. L’abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione. L’abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo. Le attività di cui ai punti precedenti sono soggette alla notifica sanitaria di cui all’articolo 38, comma 2, della L.R. 62/2018.

Come fare

Per iniziare l'attività, modificarla o trasferirla occorre presentare al SUEAP la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line, esclusivamente mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.82.01R.
Precisazione per l'avvio dell’attività itinerante alimentare:
una volta entrati in STAR, aver selezionato "Avvio Attività" e scelto "attività ambulante", è necessario spuntare, nella sezione "Endoprocedimenti necessari all'avvio dell'attività" la casella della notifica sanitaria, di cui alla dicitura: "IG-SAN Stabilimenti di vendita di alimenti (ai quali non si applica il Reg. CE/853/04)" ......... [V].
Non spuntando la casella non si attiva l'endoprocedimento per la trasmissione della documentazione alla ASL.
La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241/1990.
La mancata iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA, determina la decadenza del titolo abilitante.

Cosa serve

Accedere al portale. 

Cosa si ottiene

Commercio itinerante sulle aree pubbliche.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio. 

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Costi

Non è previsto alcun costo nell'accedere al portale.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: giovedì, 18 aprile 2024

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