Come nuovo impianto distribuzione carburanti ad uso privato si intendono, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera "g" della L.R. 62/2018, tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, grandi infrastrutture (porti, aeroporti, ferrovie), cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento: 1. di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche; 2. di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l’attività di autotrasporto; 3. limitatamente alle grandi infrastrutture, di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato; 4. di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione. Insieme all’autorizzazione petrolifera il Comune rilascia il Permesso di Costruire, e quindi in fase di inoltro dell’istanza il richiedente deve presentare anche tutta la documentazione necessaria all’ottenimento dello stesso, tenendo conto anche degli eventuali vincoli presenti nel sito prescelto e dell’Ente proprietario della strada in adiacenza alla quale si richiede l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti; infatti se per esempio la strada risulta di proprietà della Provincia deve essere richiesto anche il parere preventivo della Provincia di Grosseto. L’autorizzazione contiene il termine entro il quale l’impianto è posto in esercizio. Il Comune può autorizzare lo svolgimento delle attività "integrative" e scritte all'art. 56 della L.R. 28/05; la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente dal titolare dell’autorizzazione e dal gestore. Per quanto riguarda gli impianti ad uso privato, l’autorizzazione è rilasciata per conferimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente; è vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell’autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate, o dalle società controllate, sia a titolo oneroso che gratuito. Prima di essere messo in esercizio, per ogni nuovo impianto deve essere autocertificato il collaudo, ai sensi dell'art. 10 del DPR 160/2010.