L'articolo 6 del D. Lgs. introduce l'obbligo per gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti di comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente (ASL) - per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) - gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006.
A tale obbligo, valido anche per operatori già registrati o riconosciuti ai sensi dei Reg. CE 852/04 e 853/04, si doveva provvedere entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto (2 aprile 2017), ossia entro il 31 luglio 2017, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività specifico e selezionando l'opzione "adempimenti tecnici" e l'endoprocedimento ASL 86.