Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio italiano, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nonchè i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. La vendita diretta in forma itinerante e mediante commercio elettronico possono essere esercitate a decorrere dalla data di invio al Comune dove ha sede l'azienda di produzione di una specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Non è richiesta la SCIA per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici e locali. Per la vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico la SCIA è indirizzata al Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la SCIA deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 114/1998. Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può svolgersi su tutto il territorio comunale, a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Si applicano le disposizioni del citato Decreto Legislativo 114/1998 se l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente è superiore a €160.000 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000 per le società.