A chi è rivolto
Requisiti soggettivi professionali:
I panificatori in attività al 13.05.2011 (data della pubblicazione della Legge Regione Toscana 18/2011) che hanno comunicato il nominativo del responsabile dell’attività produttiva al SUAP entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge (cioè entro il 12.08.2011) dovevano svolgere un minimo di 20 (venti) ore di aggiornamento professionale entro il 12.08.2016.
I panificatori in attività al 13.05.2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile al SUEAP entro il 12.08.2011 e che rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto (art. 6 comma 4 L.R. 18/2011, vale a dire negli ultimi cinque anni antecedenti attività di panificazione, da minimo tredici mesi a tre anni anche non consecutivi nei tre anni), dovevano svolgere un corso di formazione abbreviato della durata di 86 (ottantasei) ore entro il 20.11.2014 (con i contenuti definiti dall’allegato B delle “Schede descrittive dei percorsi relativi all’attività di panificazione”). Da tale data, con cadenza quinquennale, sono obbligatorie attività di aggiornamento professionale della durata minima di 20 (venti) ore.
I panificatori in attività al 13.05.2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile ai SUEAP entro il 12.08.2011 e che NON rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto, dovevano svolgere un corso di formazione della durata di 300 (trecento) ore entro il 20.11.2014 (con i contenuti definiti dall’allegato A delle “Schede descrittive dei percorsi relativi all’attività di panificazione”). Da tale data, con cadenza quinquennale, sono obbligatorie attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.
Per i panificatori che hanno iniziato l’attività dopo il 13.05.2011 i tempi della formazione decorrono dal 20.11.2013 (data della pubblicazione dei percorsi) e dovevano svolgere la formazione entro il 20.05.2014. Da tale data, con cadenza quinquennale, sono obbligatorie attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.
Non sono tenuti alla frequenza del corso di formazione, ma restano comunque obbligati all'aggiornamento professionale della durata minima di 20 (venti) ore nel quinquennio, i responsabili dell'attività produttiva che risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- diploma di istruzione secondaria superiore tecnico professionale di durata quinquennale in materie di panificazione;
- diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema d'istruzione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;
- attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore;
- aver prestato attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, relativa all'attività di panificazione presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attività deve essere accertata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il centro per l'impiego o la CCIAA competenti per territorio;
- qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato.
Con sentenza n. 108/2012 (vedi oltre in Altre informazioni utili) la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli della Legge Regione Toscana 81/2011 sui requisiti professionali e l'obbligo di aggiornamento quinquennale, riconoscendo la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di formazione professionale, al fine di:
- assicurare una formazione professionale costante nell'interesse del lavoratore;
- garantire la tutela di interessi connessi all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro.
Le violazioni degli obblighi relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale sono sanzionate con somme variabili da € 1.000 a € 10.000.
Requisiti oggettivi morali:
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti oggettivi
I locali devono avere destinazione d'uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia ed essere conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico, anche per quanto riguarda gli impianti tecnici, gli arredi e le attrezzature.