A chi è rivolto
Requisiti e servizi minimi
Ai sensi dell'art. 64 comma 4 del Regolamento di attuazione 47/R/2018, gli affittacamere esistenti all'11/08/2018 erano tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento entro il 31/03/2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica.
Requisiti soggettivi
- non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
- nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore, che deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore
- nel caso di affittacamere non professionale, è necessario che chi presenta la pratica abbia la residenza e il domicilio nell’abitazione.
Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono:
- permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
- permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare
- permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri
- permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore
- permesso di soggiorno per motivi umanitari
- permesso di soggiorno per attesa occupazione
- permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .
Requisiti propri dei locali destinati ad affittacamere
(art. 47 regolamento 47/R/2018, art. 3, comma 1, lettera "n" L.R. 86/2016, art. 54, comma 1, lettere "a" e "b" L.R. 86/2016)
Necessitano i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e i requisiti previsti dal regolamento di attuazione, come di seguito esposti.
Per le camere a più di 2 (due) letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a 2 (due) letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a 2 (due) letti.
Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni 8 (otto) posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi
Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.
Servizi minimi da assicurare negli esercizi di affittacamere
(art. 47 regolamento 47/R/2018)
- a) pulizia giornaliera dei locali;
- b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- d) addetto sempre reperibile;
- e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
Accessibilità alle persone disabili
(articoli 2 e 64 regolamento 47/R/2018)
Come tutte le e strutture ricettive, e qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, gli affittacamere forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A al regolamento attuativo 47/R/2018 e secondo le indicazioni ivi contenute.
Il sito web dell'affittacamere deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.
Accesso di animali
(art. 17 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
Le struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).
Assistenza sanitaria
(art. 16 regolamento 47/R/2018 e art. 3, comma 1, lettera "j" L.R. 86/2016)
Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.