Nuova tipologia di strutture ricettive a gestione unitaria e aperte al pubblico, introdotta dalla L.R. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero con popolazione fino a 5.000 abitanti. Civitella Paganico non dispone di nuclei insediativi in ambito costiero. In merito all’applicazione dell’articolo 21, comma 4, teso a consentire l’insediamento di alberghi diffusi nei "borghi rurali", l’adottato Piano Operativo al Titolo VIII (Disciplina delle Funzioni artt. 154, 155 e 156) delle Norme Tecniche di Attuazione prevede limitazioni all’inserimento di categorie funzionali sulla base dell’UTOE, del Tessuto Urbano in caso di immobile ricadente all’interno del territorio urbanizzato o dell’Ambito Rurale nel caso di fabbricato in territorio rurale. Come disposto dai citati articoli, la funzione turistico ricettiva (TR) di cui all’art. 152 “Categorie funzionali e loro articolazione” delle NTA è ammessa ovunque ad eccezione degli Ambiti Rurali AR.9, AR.10 e AR. 11 (rispettivamente Aree Boscate di Collina, Aree Forestali Continue e Aree di Crinale). E’ altresì esclusa, limitatamente alle “strutture alberghiere”, definite sempre dall’art. 152, nelle AR.6 (Aree degli ecosistemi umidi) e AR.3 (Aree agricole storico testimoniali). Alberghi diffusi potranno essere insediati laddove il Piano delle Funzioni non lo vieti e nelle località indicate dalla legge quadro sul turismo, coerentemente a quanto disposto all’art. 21, comma 2, che parla di “conformità agli strumenti urbanistici comunali”. Sarà l’operatore a individuare il luogo dove poter esercitare tale attività. Quindi dovranno incrociarsi due condizioni: - il luogo che deve rispondere alle caratteristiche descritte e richieste dalla L.R. 86/2016; - il fatto che il piano delle funzioni lo consenta in quell’area. Inizialmente caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e alloggi in due o più edifici separati, vicini tra loro, con le modifiche apportate con L.R. 24/2018 alla L.R. 86/2016 è stata prevista la possibilità per gli alberghi diffusi di essere composti anche da una struttura ricettiva alberghiera o extra-alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, a cui si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia ricettiva.