A chi è rivolto
Requisiti soggettivi
- Il titolare della CAV e il suo rappresentante, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- Nel caso in cui il titolare della CAV sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al punto 1.
- In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al punto 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell' articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 ).
Requisiti strutturali
I locali destinati ad attività ricettiva di CAV devono possedere:
- i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ai sensi della normativa vigente;
- i seguenti servizi minimi previsti dall'art. 49 del regolamento regionale 47/R/2018 di attuazione:
- pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- addetto sempre reperibile;
- ricevimento degli ospiti;
- televisore;
- frigorifero;
- wi-fi, tranne che il servizio non sia tecnicamente realizzabile o la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
Rientrano tra le dotazioni delle CAV, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.