Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Con il D.P.R. 59 del 13/06/2013 è stata introdotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in sostituzione dei seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale:
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue (di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni di seguito Codice dell’ambiente);
- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (articolo 112 del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (articolo 269 del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
- Autorizzazione generale (articolo 272 del del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
- Comunicazione o nulla osta impatto acustico (art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 447 del 26/10/1995);
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del Decreto Legislativo 99 del 27/01/1992);
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006.
La domanda deve pervenire al SUEAP in modalità on line utilizzando esclusivamente il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), che già propone l'apposita modulistica approvata con decreto dirigenziale n. 17460 del 06/11/2018, con il quale il settore regionale competente ha provveduto ad aggiornare la modulistica AUA e quella di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e ad implementare la stessa con i modelli utilizzabili per le volture e per la variazione di AUA a fronte di cambio di ragione sociale / denominazione dell'intestatario della stessa.
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta un tipo di valutazione a cui sono da assoggettare piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, la cui approvazione sia di competenza della Regione e degli enti locali.
La V.A.S. è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE e recepita dalla legislazione nazionale con il Decreto Legislativo 152/2006.
La Regione Toscana ha recepito i contenuti del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. nella L.R.T. 10/10.
La procedura di V.A.S. si attua con le modalità previste dagli articoli 21, e da 23 a 29 della L.R.T. 10/10 e ss.mm.ii.
I piani e programmi individuati dall’articolo 5, comma 3, della L.R.T. 10/10 e ss.mm.ii., sono invece da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
Si tratta di una procedura più snella e breve da valutare nel corso della procedura prevista all’art. 22 della L.R.T. 10/10, e ss.mm.ii.
Autorizzazione scarico acque reflue domestiche
Tutte le abitazioni o le attività produttive non collegate alla fognatura e distanti da essa almeno 50 metri, per poter scaricare le acque derivanti da attività domestiche, industriali o agricole, devono richiedere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue.
In base all'utenza e alla tipologia di utilizzo, le acque reflue si dividono in domestiche, assimilabili alle domestiche e industriali.
Per gli scarichi di acque reflue domestiche e per gli scarichi assimilabili ai domestici l'autorizzazione deve essere richiesta al Comune di Civitella Paganico. La domanda di "Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in acque superficiali o sul suolo" deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo
Per gli scarichi di acque reflue di natura produttiva (non assimilati) che non recapitano in pubblica fognatura la competenza è della Regione.
Attività rumorose
Informazioni, documenti e modelli per richieste di deroghe per attività rumorose.
Autorizzazione all'esercizio attività estrattiva
Per attività di cava e torbiera si intende l'attività di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato.
La Regione Toscana, con L.R. 35 del 25 marzo 2015 " Disposizioni in materia di cave", disciplina la ricerca e l'attività estrattiva delle sostanze minerali appartenenti alla categoria cave di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).
L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato ad autorizzazione del comune in conformità con le previsioni dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.
La domanda di autorizzazione può essere presentata da chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità giuridica e deve pervenire al SUEAP in modalità on line utilizzando esclusivamente il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).