Informazioni
Sono denominate “Vicinali” tutte le strade che non sono state iscritte nelle categorie delle strade Statali, Regionali, Provinciali e Comunali. Le strade Vicinali possono, a loro volta, essere di uso pubblico o non soggette al pubblico transito. Per poter considerare assoggettata ad uso pubblico, una strada privata è necessario che la stessa sia oggettivamente idonea all’attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione o per raggiungere edifici o luoghi di interesse collettivo.
L’art.14 della L.12 febbraio 1958, n.126, prevede per le strade vicinali ad uso pubblico la costituzione obbligatoria dei consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica e dettagliata dall’art.2 d.lgt. n.1446/1918.
In base alla L.1 settembre 1918, n.1446 il Comune è tenuto a partecipare a queste spese in misura variabile da un quinto alla metà dell’importo secondo l’importanza della strada ed è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale nella misura del concorso. Il contributo erogato dal Comune al Consorzio è pari al 50% dell’intero ammontare, cioè il massimo previsto dalla vigente normativa.